Ordinanza Nº 25554 della Corte Suprema di Cassazione, 11-06-2013

Presiding JudgeSQUASSONI CLAUDIA
ECLIECLI:IT:CASS:2013:25554PEN
Date11 Giugno 2013
Court Rule Number25554
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Maniscalco Vincenzo,
nato a Palermo il 9.4.1967;
avverso la sentenza emessa il 27 gennaio 2012 dalla corte d'appello di
Trento;
udita nella
pubblica udienza
del
9 maggio 2013
la relazione fatta dal
Consigliere relatore;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la declarato-
ria di manifesta infondatezza della eccepita questione di legittimità costituziona-
le;
udito il difensore avv. Michela Porcile, che ha espressamente riproposto
l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art.
4
-
bis
del d.l. n. 272 del 2005,
introdotto dalla legge di conversione n. 49 del 2006, in riferimento agli artt. 77,
secondo comma, e 117, primo comma, Cost.;
Ritenuto in fatto
1.
Con sentenza del 27 gennaio 2012 la corte d'appello di Trento confermò
la sentenza emessa il 24 marzo 2010 dal giudice del tribunale di Trento, che a-
veva dichiarato Maniscalco Vincenzo colpevole del reato di cui all'art. 73,
comma 1, d.p.R. 309 del 1990, per essersi, in data 4.2.2008, rifornito con La-
zhari Ahmed di un quantitativo di circa kg. 3,860 di sostanza stupefacente di ti-18
Penale Ord. Sez. 3 Num. 25554 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO
Data Udienza: 09/05/2013
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
- 2
-
po hashish, poi trasportato da Bologna a Trento sulla sua auto, e lo aveva con-
dannato, con le attenuanti generiche, alla pena di anni 4 di reclusione ed E
20.000,00 di multa (pena base: anni 6 di reclusione ed E 26.000,00).
2.
L'imputato, a mezzo dell'avv. Michela Porcile, propone ricorso per cas-
sazione deducendo:
2.1
contraddittorietà della motivazione sulla sua responsabilità in quanto: -
la sua partecipazione al viaggio era stata parziale e il Lazhari gli aveva celato
l'acquisto e l'identità del fornitore; - i verbali di arresto e di sequestro contene-
vano meri elementi indiziari da cui non si ricavava una interpretazione univoca
dei fatti; - le foto mostravano che il Lazhari non aveva occultato lo zainetto ma
lo teneva tra le gambe; - era viziata la motivazione con cui si respingeva
l'istanza di rinnovazione del dibattimento; - la deposizione dell'ispettore di po-
lizia e le intercettazioni telefoniche erano inconferenti.
2.2
vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della attenuante del
fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.p.R. 309 del 1990.
2.3
mancata riduzione della pena, con la concessione della sospensione
condizionale.
3.
L'avv. Michela Porcile, in prossimità dell'udienza, ha depositato una
lunga ed articolata memoria con la quale eccepisce la illegittimità costituzionale
dell'art.
4
-
bis
del decreto-legge n. 272 del 2005, come introdotto dalla legge di
conversione n. 49 del 2006, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, e 117,
primo comma, Cost.
Ricorda che il testo originario dell'art. 73 del d.p.R. 309 del 1990 prevede-
va due distinti reati a seconda dell'oggetto materiale della condotta: i primi tre
commi riguardavano le c.d. droghe pesanti, ossia le sostanze elencate nelle ta-
belle
I
e
III
dell'art. 14, prevedendo (per l'ipotesi di cui al comma 1) la pena
della reclusione da 8 a 20 anni e della multa da euro 25.822 a euro 258.228,
mentre il quarto comma riguardava le c.d. droghe leggere, ossia le sostanze ca-
talogate nelle tabelle II e IV dell'art. 14, prevedendo la pena della reclusione da
2
a 6 anni e della multa da euro 5.164 a euro 77.468. L'impianto della normati-
va era quindi costruito sulla dualità droghe pesanti — droghe leggere, con due
circuiti separati in base alla qualità della sostanza stupefacente, il che, secondo
la difesa, corrisponderebbe anche alla soluzione indicata dalla decisione quadro
2004/757/GAI del Consiglio del 25.10.2004. Questo sistema è stato stravolto
dalle modifiche normative apportate al d.P.R. 309 del 1990, ed in particolare
all'art. 73, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 (di conversione, con modifica-
zioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272), con le quali è stata soppres-
sa la distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere;
è
stata prevista (al posto
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT