Ordinanza Nº 25256 della Corte Suprema di Cassazione, 15-12-2015

Presiding JudgeCURZIO PIETRO
ECLIECLI:IT:CASS:2015:25256CIV
Date15 Dicembre 2015
Court Rule Number25256
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso 23482-2013 proposto
da:
ANM
-
AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' S.P.A.
(06937950639),
in persona del legale rappresentante
pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 96, presso lo
studio dell'avvocato LUCA DI PAOLO, rappresentata e difesa
dall'avvocato FRANCESCO CASTIGLIONE giusta mandato a
margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COLELLA MARIA GRAZIA (CLLMGR72H55H703T), elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCO TORTORANO giusta
procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
Civile Ord. Sez. 6 Num. 25256 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MAROTTA CATERINA
Data pubblicazione: 15/12/2015
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso la sentenza n. 1934/2013 della CORTE D'APPELLO di
NAPOLI del 14/3/2013, depositata l'11/4/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CA1
ERINA MAROTTA.
1 - Considerato che è stata depositata relazione del seguente
contenuto:
agiva nei confronti dell'Azienda Napoletana Mobilità (A.N.M.) per
l'accertamento del suo diritto a. fruire, a titolo di "competenze accessorie
unificate" (CAU), della componente prevista alla colonna B del verbale
di Accordo aziendale del 29 marzo 2001. Premesso di essere stata
assunta con contratto di formazione e lavoro poi trasformato in
contratto a tempo indeterminato, con attribuzione della qualifica di
operatore di esercizio, parametro 140, la ricorrente deduceva che
l'Accordo nazionale del 27 novembre 2000 aveva stabilito, nel contesto
del riordino dei compensi e delle indennità previste aziendalmente,
l'equiparazione dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro in
corso ai nuovi assunti; che l'Accordo aziendale del 29 marzo 2001, nel
dare attuazione all'accordo nazionale, aveva distinto le "competenze
accessorie unificate" (c.d. CAU) in due diversi importi, il primo
denominato "colonna A" e il secondo denominato "colonna B" e
qualificato
assegno ad personanr,
che l'Azienda non le aveva riconosciuto la
voce di cui alla colonna B, attribuita solo al personale con contratto a
tempo indeterminato in servizio alla data del 27 novembre 2000.
Richiamata la previsione di cui alla L. n. 863 del 1984, art. 3, comma 5,
secondo la quale, in caso di trasformazione in rapporto a tempo
indeterminato, il periodo di formazione e lavoro è computato
nell'anzianità di servizio, la ricorrente deduceva che una corretta
Ric. 2013 n. 23482 sez. ML - ud. 18-11-2015
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
interpretazione della normativa contrattuale
alln
luce del dettato
legislativo imponeva di ritenere che anche per i lavoratori assunti con
contratti di formazione e lavoro stipulati in epoca anteriore al 27
novembre 2000 le competenze accessorie unificate dovessero essere
corrisposte integralmente, poiché entrate nella struttura della
retribuzione, e che non potesse operare la limitazione riguardante i
nuovi assunti La società convenuta resisteva alla domanda evidenziando
che le "competenze accessorie unificate" non rientravano tra le
componenti della retribuzione dei lavoratori in contratto di formazione
e lavoro, i quali pertanto durante lo svolgimento di tale rapporto non le
avevano percepite; che l'Accordo aziendale del 29 marzo 2001, attuativo
dell'Accordo nazionale del 27 novembre 2000 e dell'Accordo nazionale
preliminare del 2 marzo 2000, nel ristrutturare l'istituto riducendone il
valore per tutti i lavoratori nella misura di cui alla colonna A, aveva
previsto per i soli lavoratori a tempo indeterminato già in servizio alla
data del 27 novembre 2000, cioè per coloro che a quella data già
percepivano le competenze accessorie unificate, un assegno
ad personam,
impropriamente denominato CAU B, pari
alla
differenza tra il
precedente maggior valore del trattamento in atto e il successivo minore
importo rideterminato in sede di accordo; che legittimamente l'assegno
non era stato corrisposto a chi alla data del 27 novembre 2000 non
godeva delle competenze accessorie unificate, ossia ai lavoratori assunti
dopo tale data e ai lavoratori che avevano un contratto di formazione e
lavoro in corso. Contestava che tale interpretazione ed applicazione
della disciplina contrattuale contrastasse con la disposizione di cui alla L.
n. 863 del 1984, art. 3, comma 5. La domanda veniva accolta in primo
grado, con sentenza confermata dalla Corte di appello di Napoli. Ad
avviso della Corte territoriale, mentre poteva ritenersi compatibile con il
c.d. salario di ingresso la previsione di una differenziazione di
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Ric. 2013 n. 23482 sez.
ML
-
ud. 18-11-2015
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trattamento all'epoca di svolgimento del contratto di formazione e
lavoro, tale deroga non poteva valere per il periodo successivo alla
trasformazione del rapporto, dovendo il periodo di formazione essere
computato nell'anzianità di servizio ad ogni effetto, ai sensi della L. a
863 del 1984, art. 3, comma 5. Difatti, la sentenza delle Sezioni Unite
della Corte n. 20074 del 23 settembre 2010, componendo un contrasto
di giurisprudenza, aveva affermato che il principio contenuto nel D.L. n.
726 del 1984, art. 3, convertito dalla L. n. 863 del 1984, art. 1, secondo il
quale in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in
rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a tempo
indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla
cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione
e lavoro deve essere computato nell'anzianità di servizio, opera anche
quando l'anzianità sia presa in considerazione da discipline contrattuali
ai fini dell'attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola
contrattazione collettiva, come nel caso degli aumenti periodici di
anzianità di cui all'art. 7, lett.. C), dell'accordo nazionale 11 aprile 1995,
riprodotto nel successivo art. 7, lett. C), dell'accordo nazionale 27
novembre 2000, per i dipendenti di aziende di trasporto in concessione.
Affermava la Corte di merito che, nel caso in esame, l'effetto
discriminatorio si era realizzato nel momento in cui i dipendenti con
contratto di formazione e lavoro erano stati equiparati ai rapporti di
nuova costituzione, con attribuzione del medesimo trattamento
economico per "competenze accessorie unificate" applicabile
ratione
tempolis
ai nuovi assunti, mentre gli altri lavoratori a tempo
indeterminato avevano conservato il migliore trattamento goduto in
precedenza, per effetto del riconoscimento della componente c.d. CAU
B.
Per la cassazione di tale sentenza la A.N.M. S.p.A. propone ricorso,
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affidato ad un motivo.
Resiste con controricorso la lavoratrice.
Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 726
del 1984, art. 3, comma 5, conv. in L. n. 863 del 1984.
Ad avviso della società ricorrente non è in discussione la natura
imperativa dell'art. 3 citato, né si controverte sul diritto al
riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini dell'applicazione degli
istituti collegati a tale anzianità; la citata norma non impone nemmeno
un'equiparazione ad ogni effetto tra lavoratori assunti a seguito
de1l2
trasformazione di un contratto di formazione e lavoro e dipendenti
assunti direttamente a tempo indeterminato, dal momento che il
precetto imperativo non riguarda gli istituti che non operano in
funzione dell'anzianità. Questa è l'ipotesi che ricorre nel caso di specie,
in quanto la voce retributiva invocata (assegno
ad personam
di cui alla
colonna B della tabella allegata all'Accordo aziendale del 29 marzo 2001)
venne prevista ai fini di conservare intatta una componente della
retribuzione in favore di coloro che, prima della revisione dell'istituto
salariale e della sua riduzione nella misura di cui alla colonna A (c.d.
nuova CAU), percepivano un importo maggiore. Poiché la retribuzione
dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non
comprendeva le competenze accessorie unificate, l'attuale intimata, una
volta assunta a tempo indeterminato, non poteva che percepire le
competenze accessorie unificate nella nuova misura prevista, per tutti i
lavoratori, alla colonna A dell'accordo aziendale. La circostanza di avere
un'anzianità di servizio comprensiva del periodo pregresso non
costituiva titolo per l'attribuzione dell'assegno
ad personam,
il cui
presupposto di fatto non era l'avere o meno una determinata anzianità
di servizio, ma l'avere o meno percepito le c.d. CAU nel loro precedente
importo. Del tutto inconferente era dunque il richiamo della sentenza
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Ric. 2013 n. 23482
sez.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
delle Sezioni unite n. 20074 del 2010, non vertendo la controversia in
un'ipotesi di decurtazione di trattamenti retributivi conseguenti al
disconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di
formazione e lavoro, ma in un caso di differenziazione di trattamenti
economici prevista per salvaguardare la retribuzione in godimento
all'atto della modifica contrattuale per coloro che a tale data percepivano
un trattamento più favorevole. La rado dell'assegno
ad personam
risiede
dunque nel principio
della
irridudbilità della retribuzione individuale di
cui all'art. 2103 cod. dv., principio ben distinto da quello della
conservazione dell'anzianità di servizio.
Il motivo è manifestamente fondato alla luce dei precedenti di
questa Corte nn. 21330, 21331, 21332, 21333, 21334, 21335, 21336,
21337, 21338 del 9 ottobre 2014, nn. 19435 e 19436 del 15 settembre
2014, nn. 18946, 18947, 18948, 18949, 18950, 18951 del 9 settembre
2014.
L'Accordo nazionale 11 aprile 1995, art. 7, nel regolare il
trattamento retributivo spettante ai lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro non contemplava le competenze accessorie
unificate ("la retribuzione per i giovani assunti con contratto di
formazione e lavoro è costituita dalla retribuzione conglobata, dall'ex
indennità di contingenza, dalla indennità di mensa e dalla indennità
domenicale"), che difatti non sono state erogate - e neppure rivendicate
- per il periodo di svolgimento del contratto di formazione e lavoro.
Oggetto della domanda' non è la mancata erogazione delle
competenze accessorie unificate nel periodo di formazione e lavoro,
non avendo il lavoratore contestato la legittimità del trattamento
economico percepito durante l'esecuzione di tale contratto fino al
momento della trasformazione in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
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Ric. 2013 n. 23482 sez. ML - ud. 18-11-2015
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Occorre altresì premettere che esula dall'oggetto del contendere
ogni questione concernente la legittimità di tale contratto, trasformato in
rapporto a tempo indeterminato alla sua scadenza_ La
causa petendi
della
rivendicazione economica non risiede nell'assunto dell'esistenza di vizi
di tale contratto, tnli da giustificarne la conversione giudiziale in
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nella
controversia non si fa questione di diritti patrimoniali consequenziali
all'accertamento della conversione del rapporto con effetto
ex tunc.
Venendo all'esame delle fonti normative che regolano la fattispecie,
deve osservarsi quanto segue.
L'Accordo nazionale preliminare del 2 marzo 2000, intendendo
operare "una riforma della retribuzione...", stabilì, al punto 3, che, a
livello di contrattazione aziendale, le parti sociali avrebbero proceduto
"alla riclassificazione degli istituti salariali aziendali, nella prospettiva di
realizzarne una semplificazione e razionalizzazione" e che in
quest'ambito sarebbe stata definita "la quota delle voci salariali aziendali
da riservare ai nuovi assunti, escludendo prioritariamente quelle voci
non collegate a prestazioni effettivamente svolte e al premio di risultato
di cui all'art. 6 del vigente C.C.N.L.". Il successivo Accordo nazionale
27.11.2000, all'art. 2, lett. F), ebbe a precisare che: "Ai fini
dell'attribuzione della retribuzione aziendale, i CFL in corso alla data di
sottoscrizione del contratto vanno considerati nuovi assunti. Di
conseguenza per essi deve valere quanto è stato determinato o sarà
determinato a livello aziendale in applicazione del punto 3 dell'accordo
2 marzo 2000 e successive integrazioni".
L'Accordo aziendale del 29 marzo 2001, intervenuto per dare
attuazione ai predetti accordi nazionali, ha così provveduto a definire,
"nel rispetto dei diritti acquisiti, una nuova struttura della retribuzione
aziendale", nonché "la retribuzione aziendale da corrispondere ai nuovi
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Ric. 2013 n. 23482 sez. ML - ud. 18-11-2015
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
assunti a decorrere dal 1 gennaio 2001". In tale contesto ha previsto di:
- "uniformare e definire per il personale in servizio a tempo
indeterminato l'importo della CAU nell'ambito dello stesso parametro
trasformando in assegno
ad personam
(come stabilito dalla colonna B
della tabella allegata) la differenza tra il valore economico attualmente
corrisposto e quello che si andrà a corrispondere"; -"corrispondere al
personale attualmente in forza che assumerà, successivamente
all'inquadramento di prima applicazione e a qualsiasi titolo un nuovo
parametro retributivo, le CAU della colonna A e l'importo indicato dalla
colonna B relativamente al nuovo parametro assegnato"; -
"corrispondere al personale assunto successivamente al 27.11.2000 la
voce CAU indicata nella colonna A della
tabella
allegata".
L'originario ricorrente assume che la previsione di cui all'art. 2, lett.
F), dell'Accordo nazionale del 27 novembre 2000, nel contemplare
l'equiparazione dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro in
corso ai nuovi assunti, ai fini della determinazione della "quota delle
voci salariali aziendali" da riservare agli stessi in sede di "attribuzione
della retribuzione aziendale", violerebbe il disposto di cui al D.L. n. 726
del 1984, art. 3, convertito dalla L. n. 863 del 1984, art. 1,
nell'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite, sentenza n. 20074 del
2010.
Secondo tale pronuncia, in caso di trasformazione in rapporto a
tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro deve essere
computato nell'anzianità di servizio, anche quando l'anzianità sia presa
in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell'attribuzione di
emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva
(come nel caso degli aumenti periodici di anzianità).
Quando si tratta di verificare la computabilità del periodo di
formazione e lavoro nell'anzianità di servizio" dei lavoratori assunti
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Ric. 2013 n. 23482 sei. ML - ud. 18-11-2015
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
inizialmente con contratto di formazione e lavoro ed il cui rapporto sia
stato poi trasformato in ordinario lavoro a tempo indeterminato (cit. art.
3, comma 5) ovvero che siano stati assunti a tempo indeterminato, con
chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di
formazione e lavoro (cit. art. 3, comma 12), la particolare garanzia posta,
per il lavoratore, dall'art. 3, commi 5 e 12, cit., non riguarda solo gli
istituti di fonte legale (quale, all'epoca, l'indennità di anzianità ed
attualmente il trattamento di fine rapporto), che, in ragione di tale
prescrizione, non sono suscettibili di deroghe
in peius
ad opera della
disciplina collettiva, ma anche istituti di fonte contrattuale la cui
regolamentazione sia interamente rimessa alla contrattazione collettiva.
Il problema si era posto con specifico riferimento agli aumenti
periodici della retribuzione, istituto non previsto dalla legge e quindi
interamente rimesso alla regolamentazione collettiva, in quanto la
normativa contrattuale, nel regolamentare appunto gli scatti di anzianità
del lavoratore, aveva escluso dal computo dell'anzianità utile il periodo
del contratto di formazione lavoro.
È stato così affermato che "Il contratto collettivo potrebbe non
prevedere affatto l'istituto degli scatti di anzianità, come anche lo può
prevedere articolando nel modo più vario la progressione di tali aumenti
retributivi automatici, ma non può escludere dal computo dell'anzianità
di servizio, a tal fine, il pregresso periodo di formazione e lavoro.
L'equiparazione tra periodo di formazione ed anzianità di servizio
esprime un generale canone che si sovrappone, per il suo carattere
inderogabile, anche alla contrattazione collettiva, la quale può sì
disciplinare nel modo più vario istituti contrattuali rimessi interamente
all2
sua regolamentazione, come gli scatti di anzianità, ma non potrebbe
introdurre un trattamento in senso lato discriminatorio in danno dei
lavoratori che abbiano avuto un pregresso periodo di formazione. Con
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Ric. 2013 n. 23482 sez. ML - ud. 18-11-2015
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riguardo agli istituti contrattuali l'anzianità di servizio può valere tanto o
poco - ciò rientra nell'ambito dell'autonomia collettiva - ma non è
possibile, per la contrattazione collettiva, a fronte della prescrizione
legale suddetta, 'sterilizzare' il periodo di formazione e lavoro
prevedendo che a qualche fine, come quello degli scatti di anzianità, non
valga: il legislatore considera che la formazione congiunta al lavoro sia
ex
kge
equiparabile a lavoro prestato. Sotto questo profilo l'equiparazione
suddetta opera anche come una clausola di non discriminazione: il
lavoratore, una volta inglobata nella sua anzianità di servizio il pregresso
periodo di formazione e lavoro, non può più essere discriminato in
ragione del fatto che una porzione della sua anzianità di servizio è tale
solo in forza dell'equiparazione legale suddetta. Analogamente non
sarebbe possibile una disciplina differenziata in ragione
della
pregressa
formazione perché ciò integrerebbe la fattispecie di una discriminazione
vietata..." (S.U., sent. cit.).
Va però osservato che, nel caso in esame, non si controverte della
disciplina riguardante l'applicazione degli istituti contrattuali collegati
all'anzianità di servizio, come gli scatti di anzianità e i passaggi
automatici di classe stipendiale. La componente retributiva denominata
CAU B, o assegno
ad personam, è
un istituto contrattuale la cui
erogazione non trova fondamento nell'anzianità di servizio, di talché
non appaiono direttamente invocabili i sopra citati principi delle S.U.,
pienamente condivisibili e che nemmeno l'Azienda ricorrente contesta.
Risulta dal tenore degli Accordi nazionali, nel significato letterale e
in una lettura sistematica della clausole, che le parti sociali, intendendo
operare una ridassificazione degli istituti salariali aziendali, nella
prospettiva di realizzarne una semplificazione e razionalizzazione nel
contesto di una riforma della retribuzione, espressero l'intento di
equiparare, con
fictio iuris,
i lavoratori con contratto di formazione e
Ric. 2013 n, 23482 sez. ML ud. 18-11-2015
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lavoro in corso ai nuovi assunti; ciò al solo, limitato fine di definire la
quota delle voci salariali aziendali da riservare agli stessi, con esclusione
delle voci non collegate a prestazioni effettivamente svolte e al premio
di risultato.
Nessun elemento emergente dalle parole usate o dal senso
complessivo della clausole consente di ritenere che, con tali previsioni, le
parti collettive abbiano inteso pregiudicare i diritti derivanti
dall'anzianità di servizio maturata dai lavoratori durante - o per effetto -
del contratto di formazione e lavoro o abbiano inteso introdurre un
trattamento discriminatorio o comunque lesivo di diritti quesiti.
Dette clausole, prive di tale significato, si prestano invece ad essere
interpretate in conformità alla norma imperativa di cui si discute.
L'Accordo aziendale del 29 marzo 2001 ha dettato, a sua volta, una
disciplina in linea con l'Accordo nazionale, interpretato nel rispetto della
L. n. 863 del 1984.
La componente CAU B, qualificata assegno
ad personam,
corrisponde
- nell'accertamento di fatto compiuto in sede di giudizio di merito - alla
differenza tra il trattamento percepito dal personale in servizio prima
dell'accordo e quello, di minore importo, risultato
dal12
revisione
dell'istituto.
Il dato di fatto è circostanza pacifica in giudizio. Ciò non può che
corroborare l'assunto secondo cui l'intenzione delle parti contraenti
fosse quella di garantire il rispetto del principio di iniducibilità della
retribuzione (art. 2103 cod. civ.), stante la volontà, espressamente
enunciata, di fare salvi, nella "nuova struttura della retribuzione
aziendale", "i diritti acquisiti".
Tale principio certamente interessava coloro chc alla data
dell'Accordo nazionale del 27 novembre 2000 già percepivano le
competenze accessorie unificate, ma non coloro che - come i lavoratori
!Zie. 2013 n. 23482 sez.
ML -
ucl. 18-11-2015
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con CFL e i nuovi assunti - non percepivano tale emolumento. Costoro
non potevano dunque subire il pregiudizio che l'assegno
ad personam
era
destinato a compensare.
A fronte di ciò, la Corte territoriale non ha dato conto di come il
senso delle parole usate nella prima parte della clausola dell'accordo
aziendale - attraverso la quale le parti sociali intendevano "uniformare e
definire per il personale in servizio a tempo indeterminato l'importo
della CAU nell'ambito dello stesso parametro trasformando in assegno
ad personam
(come stabilito dalla colonna B della tabella allegata) la
differenza tra il valore economico attualmente corrisposto e quello che
si andrà a corrispondere" - potesse valere ad estendersi anche al
personale in servizio con contratto di formazione e lavoro, pur a fronte
di una previsione testualmente riferibile alla sola funzione di
compensazione tra il trattamento in atto e il minore importo che
sarebbe stato erogato in futuro a tutto il personale in servizio
(componente di cui alla tabella A).
Il giudice di merito non ha dato neppure conto di come l'Accordo
aziendale, attu.ativo di quello nazionale,, potesse interpretarsi in
conformità ad esso a fronte della espressa previsione delle parti sociali,
in sede nazionale, di volere equiparare, ai limitati fini
della
determinazione delle quote di voci salariali, i lavoratori con contratto di
formazione e lavoro ai nuovi assunti.
Nè potrebbe invocarsi l'esistenza di un diritto quesito.
Giova ricordare che nell'ambito del rapporto di lavoro sono
configurabili diritti quesiti, che non possono essere incisi
dalla
contrattazione collettiva in mancanza di uno specifico mandato o di una
successiva ratifica da parte dei singoli lavoratori, solo con riferimento a
situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore
subordinato, come nel caso dei corrispettivi di prestazioni già rese, e
Ric. 2013 n. 23482 sez. ML - ud. 18-11-2015
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non invece in presenza di quelle situazioni future o in via di
consolidamento, che sono frequenti nel contratto di lavoro, da cui
scaturisce un rapporto di durata con prestazioni ad esecuzione periodica
o continuativa, autonome tra loro e suscettibili come tali di essere
differentemente regolate in caso di successione di contratti collettivi
(Cass. 20838 del 2009, n. 1576 del 2000; v. pure Cass. n. 3982 del 2014).
Nel caso in esame, le c.d. CAU, nel valore riconosciuto al personale
prima della revisione dell'istituto e della riduzione della sua misura, non
erano mai entrate nel patrimonio individuale dei lavoratori assunti con
contratto di formazione e lavoro; pertanto, costoro non potevano
vantare alcun diritto quesito in ordine alla loro percezione nella
corrispondente misura per il futuro.
Per la stessa ragione, l'attribuzione della sola voce CAU indicata
nella colonna A della tabella allegata all'accordo aziendale non ha
introdotto un trattamento discriminatoti° per i lavoratori assunti a
seguito di trasformazione del contratto di formazione e lavoro, che non
hanno subito alcuna decurtazione del trattamento retributivo in essere,
né potevano vantare diritti (ma mere aspettative) circa il futuro
riconoscimento delle CAU nella stessa misura dei lavoratori che in
precedenza già. le percepivano.
Come affermato da Cass. n. 6018 del 2009, alla stregua del D.L. 30
ottobre 1984, n. 726, art. 3, convertito, con modificazioni, nella L. 19
dicembre 1984, n. 863, secondo il quale in caso di trasformazione del
rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato il
periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell'anzianità di
servizio, gli istituti, di legge e di contratto collettivo, collegati a detta
anzianità retroagiscono
a%
stipula del contratto di formazione e lavoro,
mentre per il resto, il lavoratore deve considerarsi come neo-assunto.
Né la recente sentenza n. 13496 del 13 giugno 2014 di questa Corte
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ha affermato principi diversi per avere dichiarato l'illegittimità della
previsione contenuta nell'accordo per il rinnovo del CCNL per i
dipendenti del settore degli autoferrotranvieri del 25 luglio 1997 che, nel
sopprimere il c.d, terzo elemento salariale, lo aveva mantenuto in vita
per i soli lavoratori già in forza a tempo indeterminato alla medesima
data. In tale fattispecie è stata ritenuta la disparità di trattamento - come
si desume dalla sentenza - per il fatto che un determinato istituto
salariale non fosse stato "mantenuto" per i lavoratori con contratto di
formazione e lavoro in corso alla data dell'accordo, senza che tale
diversità di trattamento rispetto ai lavoratori già in forza a tempo
indeterminato fosse giustificata dall'esistenza di elementi precisi e
concreti.
Esclusa la violazione denunciata in ricorso, l'attribuzione di "quote
di voci salariali" rientra nell'ambito delle valutazioni e le scelte
dell'autonomia collettiva nella determinazione delle componenti del
trattamento retributivo e non è consentito al giudice del merito valutare
la razionalità del regolamento di interessi realizzato dalle parti sociali, a
meno che le predette disposizioni non violino specifiche norme di
diritto.
Quanto alla conformità alla disciplina in materia di contratti a
tempo determinato (al cui
genus
appartiene anche il contratto di
formazione e lavoro) dell'Unione europea dettata dall'accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante
quale allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a
tempo determinato, deve osservarsi che - come emerge dalla
giurisprudenza della Corte di giustizia, per quanto riguarda l'indennità
per anzianità di servizio, i lavoratori a tempo determinato non devono
ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione
Ric. 2013 n. 23482 sez. ML - ud. 18-11-2015
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obiettiva, sarebbe meno favorevole di quello riservato al riguardo a
lavoratori a tempo indeterminato comparabili (v., in tal senso, sentenze
Del Cerro Alonso, punti 42 e 47, nonché Impact, punto 126). La Corte
ha poi ritenuto che rientrano nella nozione di "condizioni di impiego",
ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, le indennità
triennali di anzianità di servizio (v., in tal senso, citate sentenze Del
Certo Alonso, punto 47; Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, punti da
50 a 58, nonché ordinanza del 18 marzo 2011, Montoya Medina, C-
273/10, punti da 32 a 34). Deve osservarsi, tuttavia, che la fattispecie in
esame - per tutti i motivi sopra esposti - non riguarda una indennità il
cui riconoscimento trovi titolo nell'anzianità di servizio.
Giova pure rilevare che, la clausola 2, punto 2, dell'accordo quadro
conferisce agli Stati membri un margine di discrezionalità per quanto
attiene all'applicazione dell'accordo quadro a talune categorie di
contratti o di rapporti di lavoro. Infatti, detta disposizione offre agli Stati
membri e/o alle parti sociali la facoltà di sottrarre al campo di
applicazione di tale accordo quadro i "rapporti di formazione
professionale iniziale e di apprendistato" nonché i "contratti e rapporti
di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione,
inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di
contributi pubblici" (sentenze Adeneler, punto 57; Sibili°, punti 52 e 53,
nonché Della Rocca, punto 35).
Infine, nelle sopracitate decisioni rese in fattispecie del tutto
analoghe alla presente, questa Corte ha ritenuto corretta
l'interpretazione dell'Accordo aziendale del 29 marzo 2001 nella parte
che disciplina il trattamento delle competenze accessorie unificate
spettanti al personale "attualmente in forza" nel senso che tale
locuzione, in una valutazione complessiva delle clausole dell'accordo
aziendale, va intesa come riferibile al solo personale già in servizio
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prima del 27 novembre 2000, perché solo per esso era stato previsto il
meccanismo di adeguamento della voce integrativa di cui alla tabella B,
allo scopo di agganciane il valore economico al nuovo parametro
acquisito, limitando in tal modo l'effetto erosivo derivante dalla
cristAlizzazione del valore indicato nella tabella A.
Va dunque ribadito che non violano il D.L. n. 726 del 1984, art. 3,
comma 5, conv. in L. n. 863 del 1984, né introducono un trattamento
discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva naìionale che,
nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione,
distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro in corso
dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato,
equiparando i primi al personale di nuova assunzione ai limitati fini della
attribuzione di nuove voci salariali aziendali, senza incidere sulla
conservazione dell'anzianità di servizio.
Alla luce delle considerazioni che precedono (assorbita ogni altra
questione posta dalle parti) si propone l'accoglimento del ricorso, la
cassazione della sentenza impugnata, e la decisione della causa nel
merito,
ex
art. 384, comma 2, cod. proc. civ. con il rigetto dell'originaria
domanda>>.
2 - Non sono state depositate memorie.
3 - Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le
considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto
condivisibili, siccome coerenti alla giurisprudenza di legittimità in
materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell'art. 375, n. 5,
cod. proc. civ. per la definizione camerale del processo.
4 - Il ricorso va dunque accolto e, potendo la causa essere decisa nel
merito
ex
art. 384 cod. proc. civ., comma 2, deve essere rigettata
l'originaria domanda.
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o
5 - Il solo recente consolidarsi dell'orientamento di legittimità sulla
questione già oggetto di contrasti nella giurisprudenza di merito
giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda; compensa le spese
dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015
$
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