Ordinanza Nº 25054 della Corte Suprema di Cassazione, 11-12-2015

Presiding JudgeCURZIO PIETRO
ECLIECLI:IT:CASS:2015:25054CIV
Date11 Dicembre 2015
Court Rule Number25054
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso 8304-2013 proposto da:
PREZIUSO FRANCA (PRZFNC56S59H211K), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA F. CIVININI 105, presso lo studio
dell'avvocato ENRICO FIORETTI, rappresentata e difesa_ dagli
-
avvocati MARCO MASSEI, GIAMPAOLO CICCONI giusta procura
speciale a margine del ricorso;
ricorrente
nonché contro
SCUOLA MEDIA STATALE L. PATRIZI, MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA;
-
intimati
-
avverso la sentenza n. 336/2012 della CORTE D'APPELLO di
ANCONA, depositata il 21/3/2012;
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-45
Civile Ord. Sez. 6 Num. 25054 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MAROTTA CATERINA
Data pubblicazione: 11/12/2015
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/10/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA.
1 - Considerato che è stata depositata relazione del seguente
contenuto:
l'odierna ricorrente, premesso di essere dipendente del Ministero
dell'Istruzione, Università e Ricerca con il profilo professionale dell'area
D2 del personale ATA, in qualità di Direttore dei servizi generali ed
amministrativi (DSGA), essendo stato inquadrata economicamente nel
suddetto profilo con decorrenza giuridica ed economica dal 1°
settembre 2000, attraverso la procedura della "temporizzazione",
chiedeva il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dei servizi di
ruolo e non di ruolo prestati nel profilo professionale di Responsabile
Amministrativo, anteriormente al 1° settembre 2000, data di
attribuzione del profilo di Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi, ai sensi dell'art. 66, comma 6, del c.c.n.l. Comparto
Scuola sottoscritto il 4/8/1995. Il Tribunale adito accoglieva la
domanda. Avverso tale sentenza proponevano appello le
Amministrazioni lamentandone la erroneità sotto diversi profili ed
insistendo per l'applicazione della norma di cui all'art. 8 del c.c.n.l. del
15/3/2001 che, in deroga rispetto alle ordinarie modalità di
inquadramento nel nuovo profilo professionale, sanciva la
temporizzazione quale unico criterio possibile. La Corte di appello di
Ancona, con sentenza. n. 336/2012 depositata in data 21/3/2012, in
accoglimento dell'appello, rigettava l'azionata domanda. Riteneva la
Corte territoriale inapplicabile la disposizione di cui al d.P.R. n. 399 del
1998, art 4, comma 13, che prevede la computabilità del servizio pre-
ruolo ai fini dell'anzianità di servizio, e prevalente l'art. 8 c.c.n.l. 2001
kic. 2013 n. 08304 sez. ML - ud. 20-10-2015
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
che ha disciplinato, in via esclusiva, i criteri e la procedura per la
determinazione del trattamento retributivo spettante alla figura
professionale, di nuova costituzione, del direttore dei servizi generali e
amministrativi.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre Franca Preziuso con
quattro motivi di impugnazione.
Le amministrazioni sono rimaste intimate.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e
falsa applicazione dell'art. 435, comma 2, cod. proc. civ., in relazione
alla
mancata declaratoria di improcedibilità dell'appello per inosservanza del
termine di dieci giorni ivi fissato.
Il motivo è manifestamente infondato.
Questa Corte ha già da tempo chiarito che nel rito del lavoro, la
violazione del termine di dieci giorni entro il quale l'appellante, ai sensi
dell'art. 435, secondo comma, cod. proc. civ., deve notificare
all'appellato il ricorso, tempestivamente depositato in cancelleria nel
termine previsto per l'impugnazione unitamente al decreto di fissazione
dell'udienza di discussione, non produce alcuna conseguenza
pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun interesse di
ordine pubblico processuale o su di un interesse dell'appellato, sempre
che sia rispettato il termine che, in forza del medesimo art 435, terzo e
quarto comma, cod. proc. civ., deve intercorrere tra il giorno della
notifica e quello dell'udienza di discussione (cfr. in tal senso Cass. 4
aprile 2014, n. 8007; Cass. 16 ottobre 2013, n. 23426; Cass. 28 agosto
2013, n. 19818; Cass., 7 febbraio 2013, n. 2997; Cass. 31 maggio 2012, n.
8685; Cass. 30 dicembre 2010, n. 26489).
Si è al riguardo precisato che il principio affermato da Cass., Sez.
Un. n. 20604 del 2008 [secondo cui "nel rito del lavoro l'appello, pur
tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è
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Ric. 2013 n. 08304 sez. ML - ud. 20-10-2015
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di
fissazione dell'udienza non sia avvenuta non essendo consentito, alla
stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, co.
2, Cost.), al giudice di assegnare,
ex
art. 421 cod. proc. civ., all'appellante,
previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine
perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291
cod. proc. civ.1 riguarda una fattispecie in cui la notificazione era
inesistente o addirittura neppure tentata, mentre nell'ipotesi in esame la
notificazione è comunque materialmente avvenuta e il rapporto
processuale si è costituito nel rispetto per l'appellato del termine di cui
all'art. 435, co. 3, cod. proc. civ., senza spostamento dell'udienza di
discussione fissata. Si è altresì sottolineato come anche la Corte
costituzionale, con ordinanza n. 60 del 2010, abbia ritenuto
manifestamente infondata, per erroneo presupposto interpretativo, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 435, co. 2, cod. proc. civ.,
in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., in fattispecie, simile a quella in
esame, in cui malgrado l'inosservanza del termine di cui all'art. 435, co.
2, cod. proc. civ. la
notifica del ricorso e del decreto era intervenuta nel
rispetto del termine di cui al successivo comma 3, con la conseguente
astratta possibilità dello svolgimento dell'udienza di discussione e della
realizzazione del diritto di difesa dell'appellato. Si è ulteriormente posto
in rilievo che l'inosservanza del predetto termine non produce alcuna
conseguenza pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun
interesse di ordine pubblico processuale, né su di un interesse
dell'appellato, sempre che sia rispettato il termine che ai sensi del
medesimo art. 435, co. 3 e 4, cod. proc. civ. deve intercorrere tra il
giorno della notifica e quello dell'udienza di discussione. Conseguenze
pregiudizievoli, in violazione del principio di ragionevole durata del
processo, potrebbero riverberarsi solo dallo spostamento dell'udienza di
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Ric. 2013 n. 08304
sez.
ML - ud. 20-10-2015
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
discussione a cagione del ritardo della notificazione del ricorso,
causando un irragionevole allungamento dei tempi del processo.
Con gli altri motivi la ricorrente denuncia, sotto vari profili, la
violazione e falsa applicazione dei criteri interpretativi degli artt. 1362,
1363, 1367 cod civ. e di quello del
favor kworatoris
in relazione all'art. 34
del c.c.n.l. Comparto Scuola 26 maggio 1999, all'art. 8 del c.c.n.l. 15
marzo 2001, all'artt. 87 e 142 del c.c.n.l. 24 luglio 2003, all'art. 66,
comma 6, c.c.n.l. 4 agosto 1995, all'art. 4 del d.P.R. 23 agosto 1988, n.
399 nonché in relazione all'art. 45 n. 165/2001. Sostiene che al
personale del compatto scuola, già inquadrato nella figura apicale di
responsabile amministrativo, transitato, con effetto dal 1° settembre
2000 nel nuovo profilo professionale di DSGA, e quindi con una sorta
di progressione di carriera verticale nell'ambito della medesima figura
professionale, debba essere riconosciuta per intero, ai fini economici e
giuridici, l'anzianità di servizio maturata in ruolo e fuori ruolo, giusta il
rinvio alla disciplina sulla ricostruzione di carriera del personale della
scuola di cui al d.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13 espressamente
operato dalle norme dei contratti collettivi del 1995 e 2003. Assume che,
diversamente, si porrebbe un problema di disparità di trattamento oltre
che una violazione delle disposizioni del diritto comunitario oltre che
della Carta dei diritto fondamentali dell'Unione europea.
Il ricorso è manifestamente è infondato
2112
stregua della
giurisprudenza di questa Corte che, a più riprese, ha esaminato identiche
questioni (v., tra le più recenti, Cass. 7627, 6767, 4994 del 2015, nn.
21810, 22832, 23775 e 25059 del 2014, nonché,
ex phoimis,
Cass. nn.
4885/10, 24431/10, 24912-24913-24914/10, 4805/11, n. 13869/11, n.
18724/11 e n. 21631/13).
In tema di classificazione del personale ATA in regime di
i
contrattualizzazione del rapporto di lavoro, il c.c.n.l. 4.8.95 - computo
Ric. 2013 n. 08304 sez. ML - ud. 20-10-2015
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Scuola personale non dirigente, parte normativa 1994/1997 e parte
economica 1994/1995 - all'art. 51 (e annessa tabella 1), contemplava la
figura apicale del "direttore amministrativo" soltanto per i conservatori
e le accademie, con previsione di accesso ai possessori del titolo di
studio del diploma di laurea, mentre per i restanti istituti scolastici la
qualifica apicale era costituita dal "responsabile amministrativo",
sostituita alla qualifica funzionale di coordinatore amministrativo, cui
l'accesso era consentito anche con titoli di studio inferiori al diploma di
laurea.
Con il c.c.n.l. 26.5.99 - compatto Scuola personale non dirigente,
parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 - all'art. 34, è
stato istituito, con decorrenza 1.9.2000, "il profilo professionale di
direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) nelle scuole ed
istituti di ogni ordine e grado ...".
Per l'accesso al profilo professionale del DSGA, detto c.c.n.l.
26.5.99 richiede il diploma di laurea; tuttavia, "in sede di prima
applicazione", anche in deroga all'obbligo della selezione concorsuale
per il passaggio da un'area all'altra (nella specie da C a D) contemplato
dall'art. 32, è previsto che possa accedere a detto profilo il personale già
inquadrato quale responsabile amministrativo, in servizio nell'anno
scolastico 1999-2000, previa frequenza di apposito corso di formazione.
Il trattamento economico del personale inquadrato nel profilo di
DSGA "in sede di prima applicazione" è fissato dall'art. 8 del c.c.n.l.
15.3.01, secondo biennio economico 2000/2001 del personale del
comparto Scuola, dall'1.9.2000, nella misura dello stipendio iniziale del
profilo di provenienza, più il 70% del differenziale tra la posizione
stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e
conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile
amministrativo, più una retribuzione di anzianità pari alla differenza tra
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Ric. 2013 n. 08304 sez. ML - ud. 20-10-2015
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
la posizione stipendiale in godimento, comprensiva dell'eventuale
assegno
ad personam
nonché del rateo di anzianità in corso di
maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza. Si
stabilisce che la retribuzione così determinata "viene utilizzata, con il
criterio della temporizz azione, al fine di collocare ciascun dipendente
all'interno delle posizioni economiche del profilo di direttore
amministrativo delle accademie e conservatoti".
È stato, quindi, adottato il criterio della c.d. "temporizzazione", che
consiste nel convertire il valore economico della retribuzione in
godimento in anzianità spendibile per l'inquadramento, prescindendo
perciò da quella effettiva. La disciplina è nel senso che l'esistente profilo
di direttore amministrativo di accademie e conservatori viene assunto a
parametro degli aspetti economici di quello di nuova creazione.
Il successivo art. 87 del c.c.n.l. 24.07.03, compatto scuola per il
quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico
2002/2003, ha poi disposto che, a decorrere dall'1.1.03, al DSGA
destinatari dell'incremento retributivo previsto dell'art. 8, comma 1, del
c.c.n.l. 15.03.01 è attribuito un incremento retributivo pari al 30% del
differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore
amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente
posizione iniziale del responsabile amministrativo alla data del 1.9.2000,
e ha dichiarato che, per effetto di tale disposizione, "si realizza il
completamento dell'equiparazione retributiva tra il personale
appartenente all'ex profilo di responsabile amministrativo e quello
del direttore amministrativo delle accademie e conservatoti".
La tesi del dipendente richiama l'art. 142, lett. L), punto n. 8, del c.c.n.L
24.7.03, compatto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e
primo biennio economico 2002/2003, che stabilisce che continua a
trovare applicazione nel compatto scuola l'art. 66, comma 4, del c.c.n.l.
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Ric. 2013 n. 08304
sez.
ML ud. 20-10-2015
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
4.08.95, secondo cui "restano confermate, al fine del riconoscimento
dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente
alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto
individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19
giugno 1970, n. 370, conv. dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive
modificazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, cosi come
definite dal d.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4".
Le richiamate norme di diritto (rese applicabili dalla fonte negoziale
in linea con il principio generale di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, art. 2,
comma 2) hanno ad oggetto il riconoscimento del servizio prestato
prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante.
In particolare, dispone il d.P.R_ n. 399 del 1988, art. 4, comma 13
(Inquadramento economico - Passaggi di qualifica funzionale): "ai fini
dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del
personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata
valutando anche il servizio preruolo, comprensivo dell'eventuale
servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dal D.L. 19
giugno 1970, n. 370, art. 3 conv. con modificazioni dalla L. 26 luglio
1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme
le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti
disposizioni, se più favorevoli".
Secondo la richiamata giurisprudenza di questa Corte, le parti
stipulanti intesero riservare ai DSGA, inquadrati in tale profilo "in sede
di prima applicazione" e in deroga al requisito del titolo di studio ed alla
regola dell'accesso alla qualifica di area superiore (D) mediante
procedura concorsuale, un trattamento economico differenziato ed
inferiore rispetto a quello che sarebbe derivato dall'applicazione delle
regole generali in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio. Tali
regole sono invece applicabili ai dipendenti che conseguono lo stesso
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Ric. 2013 n. 08304
sez.
ML -
ud. 20-10-2015
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l'inquadramento in base alle regole ordinarie (titolo di studio e
procedura selettiva).
Pertanto, quanto al disposto di cui all'ultimo periodo del d.P.R n.
399 del 1988, art. 4, comma 13, secondo cui restano ferme le anzianità
riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli, si tratta di una
previsione di carattere generale, derogata dalla speciale norma di cui
all'art. 8 c.c.n.l. 2001, destinata a regolare una peculiare vicenda di
inquadramento in qualifica superiore (pur da considerare equivalente,
nell'ambito del sistema contrattuale di classificazione del personale nelle
aree, alla previsione normativa relativa alla "carriera").
Né può affermarsi che la disciplina dell'art. 8 c.c.n.l. 2001 sia stata
superata dal successivo contratto del 2003, mediante affermazione della
vigenza del principio generale della rilevanza del servizio non di ruolo e
di quello prestato in qualifica inferiore agli effetti della retribuzione
spettante nella nuova qualifica (art. 142, lett. f, punto n. 8, del c.c.n.l.
24/7/2003).
Questa norma fa riferimento ai DSGA che hanno avuto accesso
Ala
posizione D1-D2 mediante lo strumento selettivo ordinario e non in
sede di primo inquadramento, atteso che il già richiamato art. 87 del
contratto del 2003 si occupa specificamente della vicenda della
creazione del nuovo profilo di DSGA e del relativo trattamento
retribuivo come determinato proprio ai sensi dell'art. 8 del c.c.n.l. del
2001, e come tale esplicitamente richiamato, nel quale la
"temporizzazione" risulta funzionale proprio all'aggancio
alla
retribuzione del direttore amministrativo delle accademie e dei
conservatori ed al dichiarato intento di equiparazione. Invero,
l'incremento retribuivo attribuito dall'art. 87 deve essere considerato
nell'ambito della regolamentazione complessiva di cui all'art. 8 del
c.c.n.l. del 2001 e la clausola in esame comprova ulteriormente come
alla
Ric. 2013 n. 08304 sez. MI - ud. 20-10-2015
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vicenda della creazione del nuovo profilo professionale siano dedicati
discipline negoziali specifiche, non compatibili con l'applicazione delle
regole generali.
Destituita di fondamento è altresì la tesi secondo cui il diritto al
superiore inquadramento, siccome decorrente dall'1.9.2000, doveva
essere regolato dalla norma generale in tema di computo di anzianità in
caso
di passaggio di categoria - con la considerazione quindi della
complessiva anzianità effettiva - e non dalla (pretesa) norma speciale
dell'art. 8 del c.c.n.l. del 2001, che non avrebbe potuto incidere
retroattivamente
sn112
consistenza di un diritto già acquisito.
Al riguardo deve rilevarsi che il c.c.n.l. per il quadriennio normativo
1998-2001 e il biennio economico 1998-1999, pur avendo previsto
l'operatività con decorrenza dall'1.9.2000 del nuovo profilo
professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi, aveva
omesso totalmente di disciplinare il relativo trattamento economico,
come si evince dal fatto che le tabelle D1 e D2, relative agli aumenti
stipendiali in vigore rispettivamente dal 1.11.1998 e dal 1.6.1999, e la
tabella E, relativa alle posizioni stipendiali in vigore a regime da detta
ultima data, comprendono la posizione di direttore amministrativo dei
conservatori e delle accademie ma non prendono in considerazione il
profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi, il quale non
può presumersi regolato ai fini economici come l'altro - pur affine -
profilo, poiché i due profili sono considerati distintamente nella tabella
A (contenente l'elencazione e la descrizione di tutti i profili) e graduati
diversamente, in D/1 il profilo esistente e in D/2 quello di nuova
istituzione.
Tale omissione normativa, del resto, trova sistematica spiegazione
nel fatto che il c.c.n.l. 1999 regolava il solo biennio economico 1998-
Ric. 2013 n. 08304 sez. ML - ud, 20-10-2015
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
1999, mentre per il biennio successivo, nel cui ambito avrebbe
cominciato ad operare il nuovo profilo, avrebbe dovuto provvedere ai
fini economici un ulteriore contratto collettivo, poi di fatto sottoscritto
il 15.3.2001.
Si è verificato dunque un breve vuoto normativo, che è stato
colmato con giustificati effetti retroattivi appunto dall'art. 8 del c.c.n.l.
del 2001, il quale - è opportuno sottolineare - espressamente regola, in
termini speciali e derogatori, il solo trattamento economico del
personale fruente in sede di prima applicazione dell'inquadramento nel
nuovo profilo professionale di direttore dei servizi generali ed
amministrativi.
Né alcun diritto di maggiore portata poteva ritenersi maturato sul
piano economico da tale personale al momento stesso dell'entrata in
vigore del nuovo inquadramento, anche nell'ipotesi di previo
perfezionamento delle procedure per l'accesso al medesimo, in difetto di
una parte essenziale della normativa relativa al trattamento economico.
Deve rilevarsi ancora, per completezza, che il trattamento
economico assicurato dall'art. 8 del c.c.n.l. del 2001 è nettamente
superiore a quello in godimento dal personale in questione prima della
promozione, poiché in pratica è garantita una maggiorazione stipendiale
pari al 70% del differenziale tra le posizioni stipendiali iniziali del
direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori e del
responsabile amministrativo (e successivamente, a seguito del c.c.n.l. del
2003, pari al 100% di tale differenziale), oltre ad una futura migliore
valorizzazione, in conseguenza del nuovo e migliore inquadramento, del
maturato economico eccedente il minimo tabellare acquisito nel profilo
di provenienza, che è conservato senza rimanere congelato, perché è
computato ai fini dell'anzianità ai fini economici, secondo il criterio della
temporizzazione.
Ric. 2013 n. 08304 sez. ML - ud. 20-10-2015
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
L'art. 8 del c.c.n.l. del 2001 non si pone, inoltre, in contrasto con
principi e norme inderogabili.
I contratti collettivi del settore pubblico, pur nella specialità che ne
caratterizza il regime giuridico (procedimento di formazione, efficacia
erga omnes,
rapporto con le norme di diritto), hanno pur sempre natura
giuridica negoziale; di conseguenza, le clausole contrattuali sono
sottratte al sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell'opportunità delle
scelte operate dai contraenti anche per quanto concerne l'equiparazione
graduale di posizioni analoghe ma non identiche.
Né possono essere ipotizzati contrasti con la regola posta dal d.lgs.
n. 165 del 2001, art. 45, la quale impone, appunto, di applicare
esclusivamente le disposizioni contrattuali in tema di trattamento
economico - in relazione a differenziazioni operate proprio dal contratto
(vedi Cass. 19 dicembre 2008, n. 29829; Cass. 10 marzo 2009, n. 5726;
Cass. 18 giugno 2008, n. 16504 e 19 giugno 2008 n. 16676; Cass., Sez.
un., 7 luglio 2010, n. 16038).
Va pure ricordato che nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni, è da riconoscere ampia efficacia derogatoria
al contratto collettivo rispetto alla legge (digs. n. 29 del 1993, art. 2,
comma 2, seconda parte, come modificato dal d.lgs. n. 80 del 1998, ora
trasfuso nel d.lgs. n. 165 del 2001, art. 2), restando peraltro sottratte le
clausole contrattuali al sindacato giurisdi7ionale sotto il profilo
dell'opportunità delle scelte operate dai contraenti anche per quanto
concerne l'equiparazione graduale di posizioni analoghe (Cass. n. 21631
del 2013).
Alla stregua dei richiamati principi risultano, dunque, prive di
fondamento le argomentazioni relative
alla
mancanza di giustificazioni
per negare l'incidenza della reale anzianità di servizio, pur riconosciuta
ad ogni altro effetto, sul trattamento economico spettante ai DSGA dal
Ric. 2013 n. 08304 sez. MI - ud. 20-10-2015
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
1° settembre 2000;
alla
disparità di trattamento con le altre categorie di
dipendenti e, in particolare, con quelli che accedono al profilo
professionale di DSGA nel periodo successivo alla "prima applicazione"
di cui all'art. 34 del c.c.n.l. del 1999; al trattamento di fatto praticato ad
alcuni dipendenti inquadrati in sede di prima applicazione nel profilo di
DSGA con il riconoscimento dell'anzianità effettiva (si tratta,
all'evidenza, di comportamenti dell'amministrazione tenuti in contrasto
con il disposto del l'art. 45, cit.).
Giova, infine, precisare che nella fattispecie ora in esame
l'Amministrazione si vale di poteri di diritto privato ed attua una
regolazione del rapporto di lavoro determinata da norme di contenuto
negoziale, quali l'art. 34 del c.c.n.l. 26.5.99, che istituisce il profilo
professionale DSGA e ne individua i requisiti di accesso in sede di
prima applicazione, e l'art. 8 del c.c.n.l. 15.3.01, che di tale profilo
determina il trattamento i retribuivo a decorrere dall'1.9.00. Oggetto
della controversia è, dunque, non l'esercizio di un potere
autoritativamente diretto ad incidere sulle posizioni soggettive dei
dipendenti, ma l'interpretazione che di quelle norme l'amministrazione
ha fatto nel regolare dette posizioni. L'indagine del giudice è finalizzata
esclusivamente alla verifica della correttezza dell'interpretazione e non
anche alla censura di un (peraltro inesistente) potere autotitativo
dell'Amministrazione. È, pertanto, del tutto estranea alla presente
controversia la pretesa di accertare se con l'interpretazione data alla
norma collettiva - peraltro corretta, sulla base delle regole
dell'ermeneutica - l'Amministrazione abbia pregiudicato un diritto di
credito che si assume presente nel patrimonio dei dipendenti, con
violazione delle disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti
dell'Uomo (CEDU), che quel diritto tutelerebbe (cfr. sul punto, Cass.
Ric. 2013 n. 08304 sez. MI - ud. 20-10-2015
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nn. 11482, 11481 e 2128 del 2012, nn. 22555, 16937, 16227, 16226,
16225 e 16211. del 2011).
Da ultimo si evidenzia che questa Corte si è anche pronunciata sulla
eventualità di fare ricorso alla procedura di rinvio pregiudiziale prevista
dall'art. 234 del Trattato UE, chiarendo al riguardo che:
a)
come statuito da questa Corte in più occasioni, (Cass. Sez. Un.
,
10
settembre 2013, n. 20701 e, da ultimo, Cass. n. 6862 del 24 marzo 2014),
il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia non costituisce un rimedio
giuridico esperibile automaticamente a semplice richiesta delle parti,
spettando solo al giudice stabilirne la necessità (Corte giust. 21 luglio
2011, Kelly, in CI04/10; 22 giugno 2010, Melki in CI 88 e 189/10):
infatti, esso ha la funzione di verificare la legittimità di una legge
nazionale rispetto al diritto dell'Unione Europea e se la normativa
interna sia pienamente rispettosa dei diritti fondamentali della persona,
quali risultanti dall'evoluzione giurisprudenziale della Corte di
Strasburgo e recepiti dal Trattato sull'Unione Europea; sicché il giudice,
effettuato tale riscontro, non è obbligato a disporre il rinvio solo perché
proveniente da istanza di parte (tra le ultime, v. Cass. 21 giugno 2011, n.
13603);
b)
d'altra parte (da ultimo, v. Cass. 5 luglio 2013, n. 16886), la Corte
di Giustizia Europea, nell'esercizio del potere di interpretazione di cui
all'art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea,
non opera come giudice del caso concreto, bensì come interprete di
disposizioni ritenute rilevanti ai fini del decidere da parte del giudice
nazionale, in capo al quale permane in via esclusiva la funzione
giurisdizionale;
c)
pertanto, il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto
all'obbligo di rimettere alla Corte di giustizia delle Comunità europee la
questione di interpretazione di una norma comunitaria quando non la
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ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in
presenza di un
"acte claire"
che, in ragione dell'esistenza di precedenti
pronunce della Corte ovvero dell'evidenza dell'interpretazione, rende
inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale (tra le altre: Cass., Sez.
Un., 24 maggio 2007, n. 12067; Cass., ord. 22 ottobre 2007, n. 22103;
Cass. 26 marzo 2012, n. 4776; Cass. 29 novembre 2013, n. 26924).
Ciò premesso, è stato rilevato che:
a)
la direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70 è relativa
all'accordo CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato e,
quindi, è inconferente rispetto alla fattispecie
sub iudice;
lo stesso vale per
la sentenza della Corte di giustizia UE del 13 settembre 2007 (causa C-
307/05);
b)
peraltro, nell'ambito dei diritto e della giurisprudenza UE, il
principio della "ricostruzione della carriera" viene in considerazione in
ipotesi diverse dall'attuale, nella quale i dipendenti pubblici hanno
ottenuto una sistemazione di carriera, con un trattamento di esclusivo
favore, e chiedono di avere, in aggiunta, anche il trattamento dato al
dipendenti del comparto per la valutazione dei servizi pregressi (v., in tal
senso, Cass. n. 18724 del 2011);
c)
l'accoglimento della domanda non equivarrebbe, quindi,
all'eliminazione di un'ingiustificata discriminazione, quanto piuttosto
all'elargizione di un ulteriore, generoso e ingiustificabile aumento
retribuivo per una sola particolare categoria di personale (v. sent. n.
18724/2011 cit.).
In conclusione, vanno ribaditi i principi di diritto già enunciati in
Cass. n. 4885/2010, n. 24431/2010, n. 4141/2011, n. 6372/2011, n.
13869/2011 e n. 21631/2013:
a) il trattamento economico spettante dall'1.9.2000 al personale
ATA inquadrato in sede di prima applicazione nel profilo professionale
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di "direttore dei servizi generali e amministrativi", ai sensi dell'art. 34
c.c.n.l. del compatto scuola 26 maggio 1999, è regolato dalla specifica
norma di cui all'art. 8 del c.c.n.l. 15.3.2001, relativo al secondo biennio
economico 2000-2001 dello stesso compatto. Deve, infatti, escludersi
che, in forza del principio della parità di trattamento, detto personale
possa invocare la più favorevole regola generale che consente il
computo dell'intera anzianità di servizio maturata per il caso di
inquadramento in qualifica superiore, sia perché non è configurabile
contrasto con le norme imperative, dato che il contratto collettivo non è
sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del
principio di parità di trattamento, sia per la specificità della situazione
regolata, che nella specie è limitata alla fase del primo inquadramento
nel profilo;
b) in tema di personale del compatto scuola, l'art. 142, lett, f), punto
8, del c.c.n.l. 24 luglio 2003 relativo al quadriennio normativo
2002/2005 ed al primo biennio economico 2002/2003, che richiama
l'art. 66, comma 6, del c.c.n.L 4 agosto 1995, che a sua volta richiama il
D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art 4, non trova applicazione nei primo
inquadramento del profilo professionale di Direttore dei
servizi generali ed amministrativi, istituito dall'art. 34 del c.c.n.l.
Compatto Scuola 26 maggio 1999, posto che per esso valgono le regole
fissate dall'art. 8 del c.c.n.l. relativo al secondo biennio economico
2000/2001 del personale del Compatto Scuola dei 9 marzo 2001 e
dall'art. 87 del citato c.c.n.l. 24 luglio 2003.
Per tutto quanto sopra considerato, si propone il rigetto del ricorso,
con ordinanza, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., n. 5> >.
2 - Questa Cotte ritiene che le osservazioni in fatto e le
considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto
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condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di
legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto
dell'art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione camerale del
processo.
3 - In conclusione il ricorso va rigettato.
4 - Nulla va disposto per le spese processuali non avendo le
amministrazioni intimate svolto attività difensiva.
5 - La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo
posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità
dell'art. 13, comma 1
quater,
introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n.
978.
Invero,
in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della
sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore
contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale
pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al
fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa
valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per
l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la
previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano
funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle,
pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. Sez. un. n.
22035/2014).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla
per le spese del presente giudizio di
legittimità.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1
quater,
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
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quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1
bis
dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2015.
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