Ordinanza Nº 24978 della Corte Suprema di Cassazione, 24-11-2014

Presiding JudgeMAMMONE GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2014:24978CIV
Date24 Novembre 2014
Court Rule Number24978
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
-
C
-
sul ricorso 23054-2013 proposto da:
- ara Col°'
POSTE ITALIANE SPA 97103880585 - Società con socio unico - in
c
k-)
- ricorrente -
contro
BALDASSARRI QUIRINO, elettivamente domiciliato in ROMA,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv.
MARIA RITA PUGLIA, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 939/2012 della CORTE D'APPELLO di
ANCONA del 27.9.2012, depositata il 16/10/2012;
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24978 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: BLASUTTO DANIELA
Data pubblicazione: 24/11/2014
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito per il controricorrente l'Avvocato Maria Rita Puglia che si riporta
ai motivi del controricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito
di relazione a norma dell'art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio,
preso atto dell'assenza di memorie delle parti.
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona, decidendo
l'appello proposto da Poste Italiane s.p.a., ha confermato la pronuncia
di primo grado quanto alla declaratoria di nullità del termine apposto
al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra Quirino
Baldassarri e la società appellante con decorrenza 2 ottobre 2000 ai
sensi dell' art. 8 c.c.n.l. 26.11.94 per "esigenze eccezionali", alla
conseguente conversione in un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e all'ordine di riammissione in servizio del ricorrente; ha
accolto il gravame della società circa le conseguenze risarcitorie
conseguenti alla conferma delle statuizioni della sentenza di primo
grado e, applicato lo
ius superveniens
di cui all'art. 32, comma 5, della
legge n. 183 del 2010, ha condannato la società appellante al
pagamento dell'indennità omnicomprensiva, quantificata nella misura
di otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre
rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Per cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con sei
motivi. L'intimato resiste con controricorso.
1. Con il primo motivo la società ricorrente, censurando l'impugnata
sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1372 c.c. (art. 360
n. 3 cod. proc. civ.) e nullità del procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc.
civ.), si duole del rigetto dell'eccezione di risoluzione del rapporto per
-2-
Ric. 2013 n. 23054 sez. ML - ud. 03-11-2014
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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