Ordinanza Nº 24940 della Corte Suprema di Cassazione, 07-10-2019

Presiding JudgeTIRELLI FRANCESCO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:24940CIV
Court Rule Number24940
Date07 Ottobre 2019
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
sul ricorso 9527/2014 proposto da:
Landini Pietro, Landini Andrea, in qualità di eredi di Landini
Giuseppe, elettivamente domiciliati in Roma, Via Barnaba Tortolini
n.13, presso lo studio dell'avvocato Verino Mario Ettore, che li
rappresenta e difende unitamente all'avvocato Campagni Franco
Bruno, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrenti -
contro
Provincia di Firenze, ora Città Metropolitana di Firenze, in persona
del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,
Corso d'Italia n.102, presso lo studio dell'avvocato Mosca Giovanni
Pasquale, rappresentata e difesa dall'avvocato Gualtieri Stefania,
giusta procura in calce alla memoria;
-controricorrente -
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24940 Anno 2019
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: PARISE CLOTILDE
Data pubblicazione: 07/10/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso la sentenza n. 1888/2013 della CORTE D'APPELLO di
FIRENZE, depositata il 09/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/06/2019 dal cons. PARISE CLOTILDE.
FATTI DI CAUSA
1.Con sentenza del 22-12-2003 la Corte d'appello di Firenze,
pronunciando in unico grado sull'opposizione alla stima
proposta dagli attori Pietro Landini e Giuseppe Landini,
accertò che: a) alla data di emissione del decreto di espropriazione il
vincolo urbanistico sulle aree espropriate, costituito con il decreto
della Giunta della Regione Toscana il 15 aprile 1985, era decaduto
per decorrenza del termine di cinque anni previsto dalla L. 19
novembre 1968, n. 1187, art. 2 e la qualificazione urbanistica
dell'area doveva essere fatta a norma della L. n. 10 del 1977, art. 4;
b) la successiva attività svolta dalla p.a. sulla base di un vincolo
urbanistico espropriativo decaduto era illegittima e fonte di
risarcimento danni per il privato proprietario, essendosi verificato il
fenomeno dell'accessione invertita; c) l'area espropriata non aveva
alcuna autonomia dalla villa della quale costituiva una parte del
giardino, non poteva considerarsi una pertinenza e costituiva parte
della proprietà interessata dal procedimento amministrativo,
indennizzabile per differenza tra valore anteriore e posteriore
all'espropriazione; d) con lo stesso criterio doveva essere liquidato il
danno, corrispondente al deprezzamento della proprietà residua e al
valore dei manufatti che v'insistevano, da rivalutare dalla data di
cessazione dell'occupazione legittima per decorso del quinquennio di
efficacia del vincolo; e) l'indennità per l'occupazione legittima doveva
essere determinata in misura corrispondente agli interessi legali
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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