Ordinanza Nº 24885 della Corte Suprema di Cassazione, 09-12-2015

Presiding JudgeCURZIO PIETRO
ECLIECLI:IT:CASS:2015:24885CIV
Date09 Dicembre 2015
Court Rule Number24885
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso 1602-2014 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585, - Società con socio unico - in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.
FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO
MARESCA, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso;
- ricorrente -
contro
COLETTI MONTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato SERGIO
NATALE EDOARDO GALLEANO, che la rappresenta e difende
giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24885 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO
Data pubblicazione: 09/12/2015
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
- ricorrenti incidentali -
avverso la sentenza n. 9890/2012 della CORTE D'APPELLO di
ROMA, depositata il 28/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;
udito l'Avvocato Giannì Gaetano (delega verbale Maresca) difensore
della ricorrente che si riporta agli scritti.
FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 18
novembre 2015, ai sensi dell'art. 375 c.p.c. sulla base della relazione
redatta a norma dell'art. 380 bis c.p.c.:
"La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 14 gennaio 2013, in
riforma della decisione del primo giudice, dichiarava la nullità del
termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra Coletti Monia e
Poste Italiane s.p.a. e relativo al periodo dal 2 al 31 dicembre 2002 e,
accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, condannava la società al pagamento dell'indennità di
cui all'art. 32, comma 5°, della L. n. 183/2010 — commisurata in
quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre
rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla cessazione del rapporto.
Il termine era stato apposto per "esigenze tecniche organizzative e
produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di
riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale
riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da
innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all'introduzione e/o
sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonché
all'attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17, 18 e 23
Ric. 2014 n. 01602 sez. ML - ud. 18-11-2015
-2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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