Ordinanza Nº 24793 della Corte Suprema di Cassazione, 03-10-2019
Presiding Judge | BISOGNI GIACINTO |
ECLI | ECLI:IT:CASS:2019:24793CIV |
Court Rule Number | 24793 |
Date | 03 Ottobre 2019 |
Court | Prima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia) |
Subject Matter | CIVILE |
sul ricorso 21417/2014 proposto da:
Dal Cin Vittorio, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Antonio
Mancini n.4, presso lo studio dell'avvocato Carta Roberta,
rappresentato e difeso dall'avvocato De Simone Corrado, giusta
procura a margine del ricorso;
-ricorrente -
contro
Comune di Sabaudia;
- intimato -
1
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24793 Anno 2019
Presidente: BISOGNI GIACINTO
Relatore: IOFRIDA GIULIA
Data pubblicazione: 03/10/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso la sentenza n. 3207/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA,
depositata il 31/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/05/2019 dal cons. IOFRIDA GIULIA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d'appello di Roma, con sentenza n.3207/2013, depositata in
data 31/05/2013, - in controversia concernente domanda avanzata
dal Comune di Sabaudia, con citazione dell'aprile 1995, nei confronti
di Vittorio dal Cin, di condanna del convenuto al rilascio di un'area
pubblica comunale, situata all'interno del parco pubblico
«Maria
Plozner»,
destinata ad area attrezzata per bambini, servizi igienici,
bar e gelateria, occupata dallo stesso anche successivamente alla
scadenza (in data 16/1/1987) di una convenzione, di durata
novennale, risalente al 1978, ed al pagamento della relativa indennità
di occupazione senza titolo, con domanda riconvenzionale del Dal Cin
(il quale aveva eccepito l'improponibilità della domanda per essere la
controversia devoluta ad un collegio arbitrale, giusta clausola della
convenzione, ed aveva chiesto la condanna del Comune alla
restituzione, in suo favore, delle maggiori somme versate, rispetto al
canone pattuito nella convenzione, ed al risarcimento dei danni), - ha
parzialmente riformato la sentenza definitiva del Tribunale di Latina,
che, respinta (con sentenza parziale) l'eccezione pregiudiziale di
improponibilità della domanda, aveva accolto la domanda del
Comune, dichiarando la convenzione scaduta al gennaio 1987 e
condannando il Dal Cin al versamento della somma di C 50.956,71, a
titolo di indennità di occupazione, sino al 2008, ed aveva altresì
accolto la domanda riconvenzionale del Dal Cin, condannando il
Comune al pagamento della somma di C 47.600,00 a titolo di
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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