Ordinanza Nº 23840 della Corte Suprema di Cassazione, 25-09-2019

Presiding JudgeBRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
ECLIECLI:IT:CASS:2019:23840CIV
Court Rule Number23840
Date25 Settembre 2019
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.23272/2016 R.G. proposto da
Lottomatica Videolot Rete Spa,
rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Roberto Gerosa e Carmine Grisolia, elettivamente domiciliata
presso lo studio dei medesimi in Roma via Virgilio n. 18, giusta
procura in calce al controricorso;
- ricorrente -
Contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
rappresentata e difesa
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata
in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- controricorrente
-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n.1220/44/16, depositata il 4 marzo 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio
2019 dal Cons. Luigi Nocella.
FATTI DI CAUSA
In esito a verifica eseguita il 20.02.2008 nei locali della ditta
individuale "Bar Trattoria La Siesta" di P.M. Ronchetti con sede in
Besozzo, da cui era emersa la presenza di tre apparecchi da
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23840 Anno 2019
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: NOCELLA LUIGI
Data pubblicazione: 25/09/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
intrattenimento ex art. 110, comma 6, Tulps non conformi alle
prescrizioni di legge in quanto trasmettevano all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato in via telematica dati di gioco
difformi da quelli effettivamente realizzati, funzionari dell'A.A.M.S.
contestavano all'esercente ed al proprietario degli apparecchi la
violazione dell'art.110 co.9° lett.c) TULPS e'rprocedeva al sequestro
amministrativo degli stessi.
L'Agenzia delle Dogane, Ufficio Reg. Lombardia AAMS, in data
30.12.2013, emetteva avviso di accertamento per il recupero del
tributo evaso nei confronti, tra gli altri, della concessionaria di rete,
Lottomatica Videolot Rete Spa, quale soggetto solidalmente
responsabile, per tributi, sanzioni ed interessi.
La società in data 27.02.2014 impugnava l'avviso assumendo
la legittimità del proprio operato e l'insussistenza della propria
responsabilità solidale per il maggior prelievo erariale.
La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il
ricorso; ma la decisione veniva poi riformata dal giudice d'appello
con la sentenza oggetto del presente giudizio.
La s.p.a. Lottomatica Videolot Rete ricorre per cassazione
sulla base di 4 motivi, al quale resiste l'Agenzia delle Dogane con
controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso la s.p.a. Lottomatica
denuncia, in via preliminare, violazione dell'art.112 c.p.c. in
relazione all'art.360 n.4 c.p.c. per avere la CTR Lombardia omesso
qualsiasi pronuncia sull'eccezione di giudicato esterno sollevata
nelle controdeduzioni in grado d'appello, con riferimento alle
sentenze n. 2768/13/14 e n. 2770/13/14 della CTR della
Lombardia in relazione alle sentenze della CTP di Milano n.
166/9/12 e n. 264/9/12, ritualmente prodotte e contenenti
l'attestazione della cancelleria di passaggio in giudicato.
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