Ordinanza Nº 23540 della Corte Suprema di Cassazione, 20-09-2019

Presiding JudgeMANNA FELICE
ECLIECLI:IT:CASS:2019:23540CIV
Date20 Settembre 2019
Court Rule Number23540
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso 9288-2018 proposto da:
CASA DI CURA MARCO POLO S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
CORSO D'ITALIA 92, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO
PASSI, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
Civile Ord. Sez. U Num. 23540 Anno 2019
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: FRASCA RAFFAELE
Data pubblicazione: 20/09/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
BORGO SANTO SPIRITO 3, presso la sede legale dell'azienda,
rappresentata e difesa dall'avvocato GLORIA DI GREGORIO;
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA,
27, presso la sede dell'Avvocatura regionale, rappresentata e difesa
dall'avvocato ELENA PREZIOSO;
- controricorrenti -
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.
50068/2017 del TRIBUNALE di ROMA.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/03/2019 dal Consigliere RAFFAELE FRASCA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale
CARMELO SGROI, il quale chiede che la Corte di Cassazione, a Sezioni
Unite, dichiari la giurisdizione del giudice amministrativo, con le
conseguenze di legge.
Rilevato che:
1. Con ricorso ai sensi dell'art.
702-bis
cod. proc. civ. la
Casa di
Cura Marco Polo s.r.l. (di seguito Marco Polo) conveniva nel 2017
davanti al Tribunale di Roma la Regione Lazio (di seguito la Regione) e
l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 (di seguito ASL) e, premettendo di
essere titolare di un'autorizzazione all'esercizio in accreditamento
concessa dalla Regione per lo svolgimento di attività sanitarie a carico
del Servizio Sanitario Nazionale e di avere stipulato periodicamente con
l'ASL gli accordi di cui all'art.
8-quinquies
successive modifiche, rappresentava di avere ricevuto dall'ASL una nota
prot. n. 80011 del 20 luglio 2016, con cui - facendo seguito alle
precedenti note prot. n. 55502 del 25 maggio 2016 e prot. n. 247876
dell'il maggio 2016 e prot. n. 7845 del 29 gennaio 2016, la prima e la
terza della stessa ASL e la seconda della Regione - si comunicava l'esito
dei controlli esterni per l'anno 2013, espletati sulla base delle previsioni
Ric. 2018 n. 09288 sez. SU - ud. 26-03-2019
-2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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