Ordinanza Nº 23192 della Corte Suprema di Cassazione, 23-10-2020

Presiding JudgeLOMBARDO LUIGI GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2020:23192CIV
Date23 Ottobre 2020
Court Rule Number23192
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso 17498-2019 proposto da:
MARCHI GUIDO, elettivamente domiciliato in ROMA alla VIA
DELLE GONDOLE 13, LIDO DI OSTIA, presso lo studio
dell'avvocato ELISABETTA GUALANDRI e rappresentato e
difeso dall'avvocato ROBERTO LEARDINI giusta procura in
calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO IMMOBILIARE S.R.L. elettivamente domiciliato in
ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5 presso lo studio
dell'avvocato GHERARDO MARIA GISMONDI che, unitamente
all'avvocato MARCO SANDRI e SILVIO PELLEGRINI, lo
rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
Civile Ord. Sez. 6 Num. 23192 Anno 2020
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
Relatore: CRISCUOLO MAURO
Data pubblicazione: 23/10/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso la sentenza n. 652/2019 della CORTE D'APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 25/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell'08/10/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie depositate dal ricorrente;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che il 28 marzo 2006 il Fallimento della Società
Immobiliare Aurora S.R.L., quale promittente venditrice, aveva
stipulato con Marchi Guido, promissario acquirente, una
scrittura preliminare di vendita di un appartamento ad uso
abitativo con annesse cantina e autorimessa di pertinenza, sito
in Modena, via Osoppo n. 25 e 33, nella quale era convenuto il
versamento di una caparra pari a C 150.000,00 al momento
della sottoscrizione del preliminare con contestuale immissione
anticipata nel possesso, fermo l'obbligo di saldare la differenza,
rispetto al corrispettivo totale di C 250.000,00, al momento
della stipula del definitivo, prevista entro il 31/12/2006, attesa
la mancata conclusione del contratto definitivo, il Fallimento
conveniva in giudizio il promissario acquirente affinché fosse
pronunciata la nullità, inefficacia, o inopponibilità della scrittura
privata del 28/03/2006, per pretesa invalidità della procura e
simulazione della data del contratto preliminare e del
versamento della caparra o, in subordine, lo scioglimento del
contratto ex artt. 72 e 66 L. fall. e 2901 c.c.
Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto delle domande
avverse e, in via riconvenzionale, una sentenza costitutiva del
trasferimento ex art. 2932 c.c. o, in subordine, la risoluzione
del contratto per inadempimento del Fallimento, con
restituzione del doppio della caparra.
Il Tribunale di Modena, con la sentenza n. 261/2015
dell'08/01/15, in accoglimento della domanda, accertava la
Ric. 2019 n. 17498
sez.
M2 - ud. 08-10-2020 -2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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