Ordinanza Nº 23130 della Corte Suprema di Cassazione, 17-09-2019

Presiding JudgePICARONI ELISA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:23130CIV
Court Rule Number23130
Date17 Settembre 2019
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso 21088-2015 proposto da:
TOZZI CAMILLO, rappresentato e difeso dall'Avvocato
ANTONIO DI BLASIO, presso il cui studio a Pescara, via
Rigopiano 17, elettivamente domicilia, per procura speciale in
calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
RESIDENZA VERDE S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avvocato
ELIO DI FILIPPO ed elettivamente domiciliata a Roma, via
Medaglie d'Oro 36, presso lo studio dell'Avvocato BARBARA
BUCCOLERI, per procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente
-
avverso la sentenza n. 597/2014 della CORTE D'APPELLO DI
L'AQUILA, depositata il 30/5/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 12/6/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
DONGIACOMO;
FATTI DI CAUSA
Il tribunale di Lanciano, con sentenza depositata il
29/1/1994, ha trasferito da Filippo Fantini a Camillo Tozzi la
Da-
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Civile Ord. Sez. 2 Num. 23130 Anno 2019
Presidente: PICARONI ELISA
Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 17/09/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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proprietà di un terreno in Fossacesia, censito in catasto al f. 8,
p.11e 38/a, 216/b e 220/b, in esecuzione in forma specifica del
contratto preliminare stipulato tra gli stessi in data 8/6/1990,
per il prezzo di £. 300.000.000, subordinando l'effetto
traslativo al pagamento, da parte del Tozzi, del residuo prezzo
di £. 200.000.000.
La sentenza è stata trascritta il 23/6/1994 mentre in data
24/6/1994 sono stati trascritti gli atti notarili del 16/6/1994
contenenti l'offerta reale e l'accettazione della somma di £.
200.000.000 e la dichiarazione di nomina del terzo acquirente,
e cioè la s.n.c. Gruppo Tozzi di Camillo e Tommaso.
Il terreno è stato, tuttavia, pignorato, contro Filippo Fantini,
con atti trascritti in data 19/5/1994.
Il tribunale di Lanciano, con sentenza del 18/7/1996, ha
dichiarato il fallimento della s.a.s. Dueffe di Fantini Filippo e C.
e del socio accomandatario Filippo Fantini.
Lo stesso tribunale, infine, con sentenza del 25/6/1998, ha
omologato il concordato fallimentare proposto dai falliti, che
prevedeva il pagamento integrale delle spese di procedura e
dei crediti prelatizi ed il pagamento parziale, in misura del
50%, dei crediti chirografari, con la garanzia di Antonio
Colasante e della s.r.l. Nuova Residenza Verde, contro la
cessione ai medesimi di
"tutte le attività fallimentari"
e,
precisamente, al Colasante di un immobile ed alla seconda dei
restanti beni.
Il G.D., con decreto del 14/7/1999, ha negato all'assuntore
s.r.l. Nuova Residenza Verde il trasferimento dell'immobile
sopra indicato, sul rilievo che l'immobile medesimo era
fuoriuscito dal patrimonio del fallito Filippo Fantini prima della
dichiarazione di fallimento e che la trascrizione del
pignoramento in data anteriore alla sentenza di esecuzione in
forma specifica del contratto preliminare non spiegava alcun
Ric. 2015 n. 21088 - Sez. 2 -
CC
12 giugno 2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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