Ordinanza Nº 22761 della Corte Suprema di Cassazione, 12-09-2019

Presiding JudgeVIRGILIO BIAGIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:22761CIV
Court Rule Number22761
Date12 Settembre 2019
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 10439/2014 R.G. proposto da
Agenzia delle dogane,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
- ricorrente -
contro
Preca Brummel Spa,
rappresentata e difesa dagli Avv. Massimo
Basilavecchia e Massimo Fabio, con domicilio eletto presso l'Avv.
Piero Sandulli in Roma via F. Paolucci de' Calboli, n. 9, giusta
procura speciale in calce alla memoria ex art. 381.bis.1. c.p.c.;
- controricorrente -
e
Interline Srl,
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo
Basilavecchia, con domicilio eletto presso l'Avv. Piero Sandulli in
Roma via F. Paolucci de' Calboli, n. 9, giusta procura speciale in
calce al controricorso;
- controricorrente
-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 485/07/14, depositata il 29 gennaio 2014, notificata
il 24 febbraio 2014.
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22761 Anno 2019
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE
Data pubblicazione: 12/09/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 marzo
2019 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.
RILEVATO CHE
Preca Brummel Spa, nonché Interline Sri, quale rappresentante
indiretto della prima, impugnavano gli avvisi di rettifica e gli atti di
contestazione delle sanzioni, emessi dall'Agenzia delle dogane in
relazione all'avvenuta importazione di capi di abbigliamento dalla
Cina tra il 2008 e il 2010 mediante vendite successive sull'assunto
dell'indebita dichiarazione del valore della prima vendita, nonché,
attese le caratteristiche della merce, che vedeva l'apposizione di
loghi e marchi famosi (quali Walt Disney, Warner Bros, e altri), per
non aver incluso nel valore in dogana i diritti di licenza.
Le ricorrenti rilevavano che il valore indicato era corrispondente
al prezzo della precedente vendita, legittimamente scelto ex art.
147 DAC, in base al principio del first sale price,
e che le royalties
erano state regolarmente pagate alle licenzianti, mentre per
l'acquisto dei prodotti si era rivolta a fornitori non comunitari terzi.
L'impugnazione, respinta dalla CTP di Como, era accolta dal
giudice d'appello.
L'Agenzia delle dogane ricorre per cassazione con cinque
motivi. Resistono le contribuenti con separati controricorsi, poi
illustrati con memoria.
CONSIDERATO CHE
1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli
artt. 147 DAC e 2697 c.c., nonché dei principi afferenti l'onere della
prova.
1.1. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.
1.2. Pare opportuno, preliminarmente, definire il quadro
normativo rilevante.
1.3. La questione controversa, infatti, riguarda l'applicazione
del principio del
first sale rule
quando una data merce (nella specie,
capi di abbigliamento) sia assoggettata a vendite a catena prima
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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