Ordinanza Nº 22743 della Corte Suprema di Cassazione, 12-09-2019
Presiding Judge | ARMANO ULIANA |
ECLI | ECLI:IT:CASS:2019:22743CIV |
Court Rule Number | 22743 |
Date | 12 Settembre 2019 |
Court | Terza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia) |
Subject Matter | CIVILE |
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6716/2017 R.G. proposto da:
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. in persona del Direttore degli Affari Legali e
Societari, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Cosmelli e dall'Avv. Francesca
Puleio, con domicilio eletto in Roma, Foro Traiano, 1/A, presso il loro studio;
- ricorrente -
contro
AMBROGIO MORO S.P.A., in persona del rappresentante legale
pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Carpinelli e dall'Avv. Silvana Muto, con
domicilio eletto in Roma, Piazza Bartolomeo Gastaldi, n. 1 presso lo studio
dell'Avv. Eleonora Ziccheddu;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
Civile Ord. Sez. 3 Num. 22743 Anno 2019
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: GORGONI MARILENA
Data pubblicazione: 12/09/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso la sentenza n. 5526/2016 della Corte d'Appello di Roma, depositata il
21 settembre 2016.
Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 5 luglio 2019 dal
Consigliere Marilena Gorgoni
FATTI DI CAUSA
La Kuwait Petroleum Italia S.p.A. propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza n. 5522/2016 della Corte di Appello di Roma, depositata il 21/09/2016,
deducendo la ricorrenza di cinque vizi di legittimità, illustrati con memoria.
Resiste con controricorso Ambrogio Moro S.p.a. che propone altresì ricorso
incidentale, basato su un solo motivo.
Nel 1979, quando la Ambrogio Moro era grossista nel Nord Italia di prodotti
petroliferi, l'allora Presidente propose al Direttore Marketing della Gulf italiana,
poi divenuta Kuwait Petroleum Italia S.p.A., che l'attuale controricorrente si
rendesse cessionaria di un credito che la Kuwait Petroleum vantava nei confronti
della Ditta Pugni, in cambio di un impegno a rifornire di prodotti petroliferi la
Ambrogio Moro nel periodo settembre 1979-giugno 1980, data la difficoltà di
approvvigionamento determinata dai problemi politici nell'area .di produzione del
greggio.
Fu formalizzato, con scrittura privata del 29/6/1979, il contratto di cessione
del credito, ma non quello di fornitura, il cui contenuto risultava solo da: a) un
verbale del Consiglio di Amministrazione della società Ambrogio Moro in cui si
dava atto della convenienza della cessione del credito, definito un favore
richiesto dalla Kuwait Petroleum in cambio di un altro favore nei confronti della
Ambrogio Moro, consistente nella fornitura di maggiori forniture rispetto alle
normali assegnazioni; b) un appunto manoscritto e firmato dal Direttore
Marketing della Kuwait Petroleum, datato 19/6/1979, recante l'indicazione dei
volumi di prodotti assicurati alla Ditta Moro per la rilevazione del credito nei
confronti della ditta Pugni.
Nel 1990 la società Ambrogio Moro conveniva in giudizio la Kuwait Petroleum
Italia S.p.A. per sentir dichiarare l'invalidità o la risoluzione del contratto di
cessione del credito della Ditta Pugni e, quindi, la restituzione del credito rimasto
insoluto.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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