Ordinanza Nº 21828 della Corte Suprema di Cassazione, 29-08-2019

Presiding JudgePETITTI STEFANO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:21828CIV
Court Rule Number21828
Date29 Agosto 2019
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
S ENTENZA
sul ricorso 7142-2018 proposto da:
GELMI MAURO, domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della
Corte di Cassazione, e rappresentato e difeso dall'avv.
GIANLUCA SICCHIERO giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSERVATORE ARCHIVIO NOTARILE TRENTO, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;
- controricorrente -
nonchè contro
PROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO VENEZIA;
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21828 Anno 2019
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CRISCUOLO MAURO
Data pubblicazione: 29/08/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
- intimato -
avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di VENEZIA,
depositata il 06/12/2017;
udito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. CARMELO SGROI,
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato Gianluca Sicchiero per il ricorrente;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Il notaio Mauro Gelmi impugnava la decisione della COREDI
del Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto del
20/1/2017 con la quale gli era stata irrogata la sanzione
pecuniaria di C 600,00 per la violazione dell'art. 28 della I.n.
per l'omessa menzione della conformità catastale in un atto dal
medesimo notaio rogato, con la conseguente nullità ai sensi
dell'art. 29 comma 1 bis della legge n. 52 del 1985.
La Corte d'Appello di Venezia nella resistenza della
Conservatoria dell'Archivio notarile di Trento, con ordinanza del
6 dicembre 2017 accoglieva in parte il reclamo, rideterminando
la sanzione pecuniaria nel minimo edittale pari ad C 516,00,
ritenendo che l'omessa menzione concerneva solo uno dei
cinque atti rogati nel medesimo giorno, e ciò verosimilmente
per una mera svista del professionista.
Quanto alle altre doglianze del notaio, disattendeva l'eccezione
relativa alla nullità dell'intero procedimento disciplinare stante
la nullità del verbale di ispezione che non risultava sottoscritto
dal Conservatore.
Secondo la Corte distrettale, la mancata sottoscrizione da parte
di uno solo dei pubblici ufficiali che operano l'ispezione non
mina la legittimità dell'azione disciplinare che trae origine dal
riscontro della violazione del menzionato art. 29 co. 1 bis e non
già dall'atto ispettivo che è invece un mero atto prodromico del
procedimento disciplinare.
Ric. 2018 n. 07142
sez.
52 - ud. 04-04-2019 -2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT