Ordinanza Nº 21767 della Corte Suprema di Cassazione, 17-05-2019

Presiding JudgeMOGINI STEFANO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:21767PEN
Court Rule Number21767
Date17 Maggio 2019
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Genco Stefano, nato a Marsala il 22/12/1958
avverso la sentenza del 31/05/2018 della Corte di appello di Caltanissetta
visti gli atti, il provvedimento denunziato e li ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Roberta Maria Barberini, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia
rigettato;
udito il difensore, avv. Stefano Giordano, che ha concluso insistendo per
l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta
ha rigettato la richiesta, proposta nell'interesse di Stefano Genco, di revisione
della sentenza della Corte di Assise di Palermo del 15 febbraio 1999 (divenuta
irrevocabile il 13 giugno 2000), con la quale il predetto era stato condannato per
Penale Ord. Sez. 6 Num. 21767 Anno 2019
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: CALVANESE ERSILIA
Data Udienza: 22/03/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
il reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen., commesso fino al 5 febbraio
1994, alla pena di anni quattro di reclusione.
Da quanto emerge dalle sentenze di merito, il Genco, imputato del reato di
partecipazione a "Cosa nostra" sino al 5 febbraio 1994, era stato condannato per
il reato di concorso esterno nella suddetta associazione, in quanto ritenuto
importante personaggio esterno ad essa, avendo realizzato vari contributi
apprezzabili per la sua esistenza.
1.1. Nella richiesta il condannato aveva invocato l'applicazione dell'ipotesi di
revisione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2011, che
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 cod. proc. pen., nella parte
in cui non prevedeva un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto
penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò
sia necessario, ai sensi dell'art. 46, par. 1, della CEDU, per conformarsi ad una
sentenza definitiva della Corte EDU.
In particolare, l'istante aveva basato la richiesta di revisione sulla sentenza
della Corte EDU, pronunciata nel caso Contrada contro Italia del 14 aprile 2015,
che aveva accertato la violazione dell'art. 7 CEDU in relazione ad un processo
che aveva portato alla condanna di un imputato per il reato di concorso esterno
in associazione mafiosa commesso tra il 1979 e il 1988, in quanto all'epoca in cui
era stato commessi i fatti tale reato «non era sufficientemente chiaro e
prevedibile» per quest'ultimo, che non poteva quindi «conoscere nella fattispecie
la pena in cui incorreva per la responsabilità derivante dagli atti da lui compiuti».
Il richiedente aveva posto in evidenza che la Corte EDU aveva operato
un'analisi della giurisprudenza interna in ordine all'elaborazione del delitto di
concorso esterno in associazione mafiosa, pervenendo alla conclusione che solo
con la sentenza delle Sezioni Unite del 5 ottobre 1994 per la prima volta erano
stati superati i contrasti in ordine alla esistenza di tale reato con la definitiva
ammissione della sua configurabilità giuridica nell'ordinamento giuridico
nazionale.
Pertanto, aveva sostenuto che qualsiasi condanna per concorso esterno in
associazione mafiosa commesso anteriormente all'ottobre 1994 risultava
censurabile alla stregua dell'art. 7 CEDU, per la violazione del principio ivi sancito
dell'irretroattiva della norma penale incriminatrice.
Si era sostenuto al riguardo che la indicata pronuncia della Corte EDU aveva
ravvisato la mancanza di una base legale della condanna a causa del difetto di
prevedibilità (o riconoscibilità) del precetto in senso obiettivo ed impersonale,
quale vizio di tipo sistemico dell'ordinamento nazionale, non suscettibile quindi di
valutazioni caso per caso. Opinando diversamente, lo Stato italiano sarebbe
ricaduto in una nuova violazione dell'art. 7 CEDU, analoga a quella già
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
riscontrata nel caso Contrada, alla quale si affiancherebbero le ulteriori violazioni
degli artt. 6 e 13 della stessa Convezione (l'istante si vedrebbe sottoposto
illegittimamente ad un nuovo accertamento in sede di revisione sulla sua
responsabilità penale non richiesto dalla Corte EDU e risulterebbe privo di rimedi
effettivi per far valere il riscontrato difetto di tipo sistemico).
Nella richiesta era comunque evidenziato che nel caso in esame sussisteva
anche in concreto quel
"deficit di prevedibilità degli effetti della propria condotta"
per difetto di accessibilità al precetto, dovuta all'oscurità del medesimo, idoneo
ad assumere rilevanza ai sensi dell'art. 7 CEDU e ad imporre la riapertura del
processo: dagli atti non era invero emerso alcun indizio da cui potesse desumersi
che il condannato fosse stato in grado di "prevedere" il portato decisorio delle
Sezioni Unite e apprezzare anticipatamente la natura illecita delle condotte
tenute (su tale questione il richiedente aveva anche presentato nel procedimento
di revisione una memoria difensiva).
Secondo l'istante, non era da ritenersi di ostacolo all'applicazione del
rimedio della revisione la circostanza che la sentenza della Corte EDU alla quale
conformarsi riguardasse un soggetto diverso da quello promotore del giudizio
davanti alla suddetta Corte.
A tal fine erano richiamate varie pronunce della Corte costituzionale, nelle
quali era stato ribadito l'obbligo del giudice nazionale di evitare «in prima
battuta» le violazioni della CEDU, applicandone le disposizioni sulla base anche
dei principi espressi dalla stessa Corte EDU in suoi precedenti giurisprudenziali
(Corte cost. nn. 68 e 109 del 2017; n. 49 del 2015; n. 349 del 2007).
Il richiedente aveva altresì evidenziato che già la Corte di cassazione (Sez.
1, n. 44193 del 11/10/2016, Dell'Utri, Rv. 267861; alla quale si era allineata
Sez. 1, n. 53610 del 10/04/2017, Gorgone, non mass.) aveva ritenuto
applicabile il rimedio della revisione per conformarsi al
dictum
della Corte EDU
sul caso Contrada in relazione a procedimenti diversi da quello oggetto del
pronunciamento del giudice europeo. Non risultava invece ostativo
l'orientamento espresso dalla Suprema Corte in tema di revisione volto ad
escludere l'estensione delle pronunce della Corte EDU a casi diversi, trattandosi
di casi violazioni di tipo processuale della CEDU.
Nel caso che non fosse stata ritenuta percorribile la via della revisione
europea per i limiti soggettivi ora indicati, il richiedente aveva infine prospettato
di rimettere alla Corte costituzionale la questione della legittimità costituzionale
dell'art. 630 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la legittimazione a
chiedere la revisione per conformarsi ad una pronuncia della Corte EDU a colui
che sia rimasto estraneo al procedimento in sede europea.
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