Ordinanza Nº 20195 della Corte Suprema di Cassazione, 25-07-2019

Presiding JudgeCORRENTI VINCENZO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:20195CIV
Date25 Luglio 2019
Court Rule Number20195
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
CC. 15/04/2019
ORDINANZA
sul ricorso 17338-2015 proposto da:
M & M COSTRUZIONI s.r.I., in persona dell'Amministratore unico
e legale rappresentante
pro tempore
William Mincione,
rappresentata e difesa dall'Avvocato ANDREA ZAPPALA' ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio, in ROMA, VIA
LUDOVISI 16
- ricorrente -
contro
SANTINI PLINIO, rappresentato e difeso dagli Avvocati GIAN
LUCA MARUCCHI e MARCO COMPORTI ed elettivamente
domiciliato presso lo studio del primo, in ROMA, VIA di PORTA
PINCIANA 4
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1131/2014 della CORTE d'APPELLO di
FIRENZE, pubblicata l'1/07/2014;
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20195 Anno 2019
Presidente: CORRENTI VINCENZO
Relatore: BELLINI UBALDO
Data pubblicazione: 25/07/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/04/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 127/2012, depositata in data 1.9.2012, il
Tribunale di Montepulciano accoglieva la domanda di negatoria di
servitù di passo o di qualsiasi altro tipo proposta dalla M & M
COSTRUZIONI s.r.l. contro PLINIO SANTINI
con riferimento al
terreno di proprietà della prima e distinto al Catasto Terreni del
Comune di San Casciano dei Bagni (SI) al Foglio 97, particella 91
di mq. 1.791 e al Foglio 97, particella 93 di mq. 209, con
implicito rigetto delle domande formulate dal convenuto di
riconoscimento del suo diritto a fare uso del nuovo accesso
realizzato dalla società attrice sulla strada provinciale n. 321 del
Polacco al km 34+165, in sostituzione del precedente accesso
dalla strada vicinale del Casino e con decorrenza dalla chiusura
del secondo accesso, o in ipotesi di costituzione di servitù
coattiva di passo pedonale e carrabile sul detto nuovo passo a
suo favore; accoglieva la domanda di risarcimento del danno
proposta dall'attrice per il danneggiamento del nuovo accesso;
condannava il convenuto alle spese di lite e di CTU. In
particolare, il Giudice di primo grado motivava la decisione sulla
negatoria in base alle risultanze peritali, da cui risultava che la
nuova via di accesso realizzata dalla società attrice impediva il
preesistente passo della via vicinale del Casino, ma che il fondo
del Santini non fosse intercluso, essendo dotato di idoneo
accesso dalla via provinciale a non più di m. 400 dal passo della
M & M Costruzioni.
Avverso detta sentenza proponeva appello Plinio Santini, il
quale chiedeva di respingere le domande attoree, dichiarando
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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