Ordinanza Nº 19310 della Corte Suprema di Cassazione, 18-07-2019
Presiding Judge | CHINDEMI DOMENICO |
ECLI | ECLI:IT:CASS:2019:19310CIV |
Date | 18 Luglio 2019 |
Court Rule Number | 19310 |
Court | Quinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia) |
Subject Matter | CIVILE |
LO'
ORDINANZA
sul ricorso 22675/2012 proposto da:
Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore
pro
tempore,
rappresentata e difesa
ex lege
dall'Avvocatura Generale dello
Stato (C.F.: 80224030587), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla.
Via dei Portoghesi n. 12;
- ricorrente -
contro
Ferretto Lorenzo;
- intimato
-
-avverso la sentenza n. 10/29/2012 emessa dalla CTR di Venezia-Mestre
in data 21/02/2012 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19310 Anno 2019
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: PENTA ANDREA
Data pubblicazione: 18/07/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
7/11/2018 dal Consigliere Dott. Andrea Penta;
Ritenuto in fatto
Con atto per Notaio Ferretto Lorenzo di Treviso registrato
telematicamente il 7.8.2009 Borrini Federica istituiva irrevocabilmente un
trust denominato Zii Trust avente ad oggetto la nuda proprietà di un
immobile in Tarquinia, gravato da diritto .di abitazione in favore dello zio
Borrini Antonio Angelo e della di lui moglie Gemo Michela, con lo scopo di
destinare i beni conferiti in trust (loro incrementi e frutti) a costituire un
patrimonio a favore dei beneficiari e provvedere alla sicurezza economica
ed al soddisfacimento presente e futuro delle necessità degli stessi,
nonchè con l'obbligo di trasferire i beni al termine del trust. Trustee
veniva designata la stessa disponente.
Beneficiari erano
in primis
gli zii della disponente, all'epoca titolari del
diritto di abitazione, in parti uguali e con accrescimento reciproco; qualora
i primi beneficiari fossero deceduti al momento della cessazione del trust,
si designava come beneficiari la stessa disponente Borrini Federica, la
sorella Sara e tale Rapasciullo Teresa e, in caso di decesso anche di questi
ultimi, per un mezzo i discendenti della disponente e per l'altro mezzo i
discendenti della sorella Sara.
Il notaio rogante applicava all'atto l'imposta fissa di registro, trattandosi
di atto a contenuto non patrimoniale. L'Ufficio, invece, riliquidava
l'imposta con l'aliquota proporzionale del
6°/o
e notificava avviso di
liquidazione all'Ufficiale rogante, con riferimento alla reintrodotta imposta
sulle successioni e donazioni, atteso il disposto dell'art. 2, commi 47 e 49,
I. 24.11.2006, n. 286.
Contro tale atto il notaio rogante proponeva ricorso alla CTP di Treviso,
lamentando la nullità dell'avviso per inesistenza e la nullità della
motivazione, nonché l'eccesso di potere per violazione e falsa applicazione
dell'art. 2 citato e ritenendo che il momento impositivo andasse, invece,
individuato nel momento del trasferimento finale dei beni al beneficiario.
Assumeva poi il ricorrente che la soluzione adottata dall'Ufficio anticipava
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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