Ordinanza Nº 18043 della Corte Suprema di Cassazione, 28-08-2020

Presiding JudgeLOMBARDO LUIGI GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2020:18043CIV
Date28 Agosto 2020
Court Rule Number18043
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso 24208-2016 proposto da:
CALVO PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
PIERLUIGI DA PALESTRINA 63 presso lo studio dell'avvocato
GIANLUCA CONTALDI che lo rappresenta e difende, unitamente
all'avvocato FRANCO SCANCARELLO giusta procura a margine
del ricorso;
- ricorrente -
contro
CALVO FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
FRANCESCO DENZA 15, presso lo studio dell'avvocato NICOLA
PAGNOTTA che lo rappresenta e difende, unitamente
all'avvocato FRANCESCO GAIDANO, giusta procura a margine
del controricorso;
- controricorrente -
nonchè
Civile Ord. Sez. 2 Num. 18043 Anno 2020
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
Relatore: CRISCUOLO MAURO
Data pubblicazione: 28/08/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
GAMARINO PIERINA;
- intimata —
avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di TORINO n. 532,
depositata il 04/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 12/02/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie delle parti;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Calvo Paolo evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino
il fratello Fabrizio e la madre Gamarino Piera, quale
usufruttuaria dei beni, chiedendo pronunciarsi sentenza
costituiva ex art. 2932 c.c. per la divisione dell'area cortilizia
comune e del sottotetto dell'edificio ove erano ubicate le
proprietà dei germani Calvo.
Deduceva che in data 31/7/1998 il defunto padre, Calvo
Giovanni, aveva donato ad ognuno dei figli delle porzioni del
fabbricato nonché in proprietà indivisa il cortile comune, ed in
tutti gli atti di divisione le parti donatarie avevano approvato il
progetto di divisione dell'area circostante di cui alla planimetria
allegata, dichiarando altresì di approvare le pattuizioni relative
alle servitù reciproche sempre richiamate nella scrittura che
precede, e precisamente nel progetto di divisione predisposto
dal de cuius.
Inoltre era rimasta in comunione la porzione del fabbricato
adibita a sottotetto che andava del pari divisa.
Si costituiva il convenuto che, nel contestare la domanda
avversa, chiedeva a sua volta emettersi pronuncia ex art. 2932
c.c. di divisione del cortile e dei sottotetti.
Si costituiva anche Gamarino Piera dichiarando di confidare in
una divisione amichevole tra i figli.
Ric. 2016 n. 24208 sez. 52 - ud. 12-02-2020 -2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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