Ordinanza Nº 18030 della Corte Suprema di Cassazione, 04-07-2019

Presiding JudgeORICCHIO ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:18030CIV
Date04 Luglio 2019
Court Rule Number18030
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso 14393-2015 proposto da:
IMMOBILIARE KEOPE SRL , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIOSUE' BORSI 4, presso lo studio dell'avvocato LUIGI GAROFALO,
che la rappresenta e difende;
- ricorrenti -
contro
TURRO GRAZIELLA, PIOVESAN GUIDO, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso lo studio dell'avvocato
MARIO ETTORE VERINO, che li rappresenta e difende unitamente agli
avvocati GABRIELE MASO, PAOLA MASO;
- con troricorrenti -
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Ric. 2015 n.14393 sez. 52 - ud. 14-1-2019
Civile Ord. Sez. 2 Num. 18030 Anno 2019
Presidente: ORICCHIO ANTONIO
Relatore: VARRONE LUCA
Data pubblicazione: 04/07/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso la sentenza n. 275/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA,
depositata il 02/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/01/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;
udito l'Avvocato;
FATTI DI CAUSA
1.
Guido Piovesan e Graziella Turro, con atto di citazione del 24
luglio 2009, premesso di essere proprietari di un fondo sito in
Montebelluna, via Collalto n. 2, chiedevano: la demolizione o
l'arretramento della porzione del complesso immobiliare realizzata sul
fondo confinante in difformità della vigente disciplina in materia di
distanze legali; l'accertamento dell'inesistenza di qualsivoglia servitù
di passaggio a favore del fondo di proprietà di immobiliare Keope Srl
ovvero, in subordine, l'accertamento della violazione del disposto di
cui all'art. 1067, comma 1, cod. civ. e il risarcimento dei danni subiti.
L'immobiliare Keope srl si costituiva in giudizio e chiedeva, in via
riconvenzionale, l'accertamento dell'esistenza della servitù di
passaggio gravante sul fondo di proprietà degli attori a vantaggio di
tutti i fondi propri.
2.
Il Tribunale, premesso che il complesso realizzato dalla
convenuta costituiva nuova costruzione, in quanto maggiore per
volume, sagoma e altezza rispetto al precedente edificio, riteneva che
lo stesso era ad una distanza dal confine inferiore rispetto a quella
legale, fissata in 5 mt. dalle norme tecniche di attuazione del piano
regolatore del Comune di Montebelluna allora in vigore. Nella specie
non era applicabile la deroga prevista dalle medesime norme tecniche
di attuazione per gli edifici posti a ridosso delle vie pubbliche o di uso
pubblico, non avendo la via Collalto tale natura.
La convenuta veniva, pertanto, condannata all'arretramento del
compendio fino alla distanza minima prescritta, nonché al pagamento
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Ric. 2015 n.14393 sez. 52 - ud. 14-1-2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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