Ordinanza Nº 17803 della Corte Suprema di Cassazione, 26-08-2020
Presiding Judge | SCARANO LUIGI ALESSANDRO |
ECLI | ECLI:IT:CASS:2020:17803CIV |
Date | 26 Agosto 2020 |
Court Rule Number | 17803 |
Court | Terza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia) |
Subject Matter | CIVILE |
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10807/2018 R.G. proposto da
Romano Avv. Fabrizio Michele, rappresentato e difeso da sé stesso, con
domicilio eletto in Roma, via Re Tancredi, n. 6, presso lo studio dell'avv.
Massimo Parisella;
- ricorrente -
contro
Bovi Roberto e Pezzella Anna, rappresentati e difesi dall'Avv. Paola Attili,
con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Tavolacci, n. 5;
- controricorrenti
-
avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 6106/2018 depositata il 22
marzo 2018;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2020 dal
Consigliere Emilio Iannello;
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17803 Anno 2020
Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
Relatore: IANNELLO EMILIO
Data pubblicazione: 26/08/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Rilevato in fatto
1.
Con sentenza del 24 ottobre 2011 il Tribunale di Velletri, in riforma
della decisione di primo grado, rigettò l'opposizione proposta da Roberto
Bovi e Anna Pezzella avverso il decreto ingiuntivo nei loro confronti emesso
su ricorso dell'Avv. Fabrizio Michele Romano per il pagamento della somma
di C 1.150 quali onorari e spese per prestazioni professionali. Ritenne,
infatti, che la fattura attestante il ricevimento della somma di C 1.600 non
era stata emessa a saldo definitivo delle pretese del professionista e che la
pretesa trovava inoltre fondamento in un parere di congruità del locale
Consiglio dell'ordine, non impugnato in sede amministrativa.
2.
Con sentenza n. 1800 del 24 gennaio 2017 questa Corte cassò tale
decisione, con rinvio al Tribunale di Roma, rilevando la erronea mancata
considerazione di alcuni dati testuali presenti nella fattura e l'altresì erronea
attribuzione al parere del Consiglio dell'ordine di «un valore indiziante sulla
effettiva prestazione (e, soprattutto: sul mancato pagamento) prospettata
dal professionista e non [del valore di mero] parere di congruità delle
prestazioni professionali rispetto a quanto previsto in tariffa».
3.
Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Roma, così investito
del giudizio di rinvio, ha rigettato l'appello proposto dal professionista e lo
ha condannato a restituire agli attori la somma di C 7.881,68, oltre
interessi, corrisposta a pagamento dell'atto di precetto da questo notificato
sulla base della sentenza di appello poi cassata.
Ha altresì condannato l'Avv. Romano alla rifusione delle spese
processuali liquidate nell'importo di C 2.800,00 per il giudizio di legittimità e
di C 1.800.00 per il giudizio di rinvio, oltre accessori.
4.
Avverso tale decisione l'Avv. Romano propone ricorso per cassazione
affidato a nove motivi, cui resistono gli intimati, depositando controricorso.
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia «nullità della sentenza
impugnata ... per violazione di legge art. 360 n. 5 c.p.c.; mancata disamina
delle eccezioni formulate in riferimento all'invito all'astensione del
magistrato per ipotesi di cui all'art. 51 c.p.c.» (così testualmente
l'intestazione).
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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