Ordinanza Nº 17718 della Corte Suprema di Cassazione, 02-07-2019

Presiding JudgeSAN GIORGIO MARIA ROSARIA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:17718CIV
Date02 Luglio 2019
Court Rule Number17718
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso 8378-2015 proposto da:
PELLEGRINI ADRIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
VARRONE 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO
VANNICELLI, che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato SAMANTHA GUZZARDI giusta procura a margine
del ricorso;
- ricorrente -
contro
ALIPRANDI MARIA ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA
ala VIA TACITO 41 presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO
DI CIOMMO che la rappresenta e difende giusta procura a
margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 282/2014 della CORTE D'APPELLO di
TRENTO, depositata il 23/09/2014;
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17718 Anno 2019
Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA
Relatore: CRISCUOLO MAURO
Data pubblicazione: 02/07/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 22/03/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie depositate da entrambe le parti;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
1.
Aliprandi Maria Rosa, quale socia accomandataria della
società Consulteam s.a.s., all'epoca di introduzione del
giudizio, già cancellata dal registro delle imprese, proponeva
opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale
di Trento in favore del rag. Adriano Pellegrini per l'attività
professionale svolta in favore della società estinta e relativa
alla difesa ed assistenza in un contenzioso tributario,
conclusosi poi favorevolmente per la società con pronuncia di
rigetto del ricorso per cassazione promosso dall'Agenzia delle
Entrate.
Deduceva l'opponente che il creditore era partecipe di uno
studio professionale associato operante in Trento, al quale
aderiva anche Beltrami Renato, genero dell'opponente, e che
era prassi dello studio associato quella di praticare sconti e
trattamenti di favoreffif agli associati, olki loro congiunti
elle società ai medesimi riferibili in relazione alle prestazioni
professionali rese.
Pertanto, con la fattura n. 3277 del 6 dicembre 2005,
riferentesi proprio alle prestazioni professionali offerte dal
Pellegrini per il giudizio in cassazione, era stato applicato uno
sconto di C 3.202,99, residuando un onorario di fatto simbolico
di C 104,80 che era stato versato, così che avendo l'opponente
separatamente provveduto a saldare i compensi dovuti agli
avvocati che avevano assistito la società in cassazione, nulla
era più dovuto, dovendo altresì escludersi che fosse richiedibile
Ric. 2015 n. 8378 sez. 52 - ud. 22-03-2019 -2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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