Ordinanza Nº 17497 della Corte Suprema di Cassazione, 28-06-2019

Presiding JudgePERRINO ANGELINA MARIA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:17497CIV
Court Rule Number17497
Date28 Giugno 2019
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27547/2012 R.G. proposto da
CAD La Spezia s.r.l. in liquidazione,
in persona del liquidatore
pro
tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare n. 14,
presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Barbantini Fedeli, che la
rappresenta e difente unitamente agli avv.ti Ernesto Marinelli, Gianni
Marongiu e Maurizio Gambardella giusta procura speciale a margine del
ricorso;
- ricorrente -
contro
Agenzia delle dogane,
in persona del Direttore
pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la
quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- controricorrente
-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Liguria, n. 81/08/12, depositata il 12 luglio 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 settembre
2018 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.
Con. est.
G.M. Nonno
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17497 Anno 2019
Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA
Relatore: NONNO GIACOMO MARIA
Data pubblicazione: 28/06/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 81/08/12 del 12/07/2012, la CTR della Liguria
accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle dogane avverso la
sentenza n. 87/04/10 della CTP di La Spezia, che aveva a sua volta
accolto il ricorso proposto dalla CAD La Spezia s.r.l. (d'ora in poi solo
CAD) avverso dieci avvisi di rettifica con i quali venivano richiesti, in
solido con l'importatore Duralamp s.p.a., la corresponsione dei dazi cd.
antidumping
in relazione all'importazione di lampade fluorescenti.
1.1. Come si evince dalla sentenza della CTR e dalle difese delle
parti: a) gli avvisi di rettifica derivavano dal
report
inviato dall'Ufficio
Antifrode della UE (OLAF) di Bruxelles, il quale aveva rilevato l'origine
cinese e non filippina delle lampade importate; b) per i medesimi fatti
pendeva procedimento penale per l'ipotesi di reato di contrabbando
aggravato; c) la CTP accoglieva il ricorso della società contribuente; d)
la sentenza della CTP era appellata dall'Agenzia delle dogane.
1.2. Su queste premesse, la CTR motivava l'accoglimento
dell'appello osservando, per quanto ancora interessa in questa sede,
che: a) con riferimento all'eccepita decorrenza del termine di
prescrizione triennale (dalla data della bolletta doganale) per la
rettifica, la comunicazione al debitore poteva avvenire «anche dopo i
tre anni qualora la mancata contabilizzazione sia dovuta da un atto
penalmente perseguibile, che la notitia criminis abbia alla sua base
un'ipotesi di reato e che sia intervenuta entro il termine di tre anni
dall'operazione doganale», sicché, pendendo procedimento penale
davanti al Tribunale di Firenze, doveva essere ritenuto valido il
recupero a posteriori dei dazi; b) appariva pienamente rispettato «il
termine di 60 gg. previsti dallo Statuto del Contribuente prima della
notifica degli avvisi di accertamento»; c) non sussisteva la paventata
violazione dell'art. 220, § 2, lett. b), del Regolamento (CEE) n. 2913/92
del 12 ottobre 1992 (Codice doganale comunitario - CDC) in quanto
non era stata dimostrata né la buona fede dell'esportatore, «né l'errore
2
Con. est.
G. Nonno
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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