Ordinanza Nº 16766 della Corte Suprema di Cassazione, 21-06-2019

Presiding JudgeLOMBARDO LUIGI GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2019:16766CIV
Date21 Giugno 2019
Court Rule Number16766
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso n. 17349 - 2015 R.G. proposto da:
COTONIFICIO ZAMBAITI s.p.a. - c.f. 00221660160 - in persona del legale
rappresentante
pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Maria
Cristina, n. 8, presso lo studio dell'avvocato Goffredo Gobbi che disgiuntamente e
congiuntamente all'avvocato Mario Franchina lo rappresenta e difende in virtù di
procura speciale a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro
NIERI F.LLI s.a.s. di Nieri A. e R & C. - c.f. 00600720486 - in persona dei legali
rappresentanti
pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cicerone,
n. 49, presso lo studio dell'avvocato Sveva Bernardini che disgiuntamente e
congiuntamente all'avvocato Piero Nieri la rappresenta e difende in virtù di
procura speciale in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza della corte d'appello di Brescia n. 659 dei 5/13.5.2014,
Civile Ord. Sez. 2 Num. 16766 Anno 2019
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
Relatore: ABETE LUIGI
Data pubblicazione: 21/06/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udita la relazione nella camera di consiglio del 31 gennaio 2019 del consigliere
dott. Luigi Abete,
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con decreto n. 72/2003 il tribunale di Bergamo ingiungeva alla "Nieri F.11i
s.a.s. di Nieri A. e R & C." di pagare al ricorrente, "Cotonificio Zambaiti" s.p.a.,
la somma di euro 17.165,35, oltre interessi, quale complessivo prezzo - al netto
degli importi di cui alla nota di accredito n. 90563/2002 - di cinque forniture di
filati tessili.
Con citazione notificata il 27.5.2003 l'ingiunta s.a.s. proponeva opposizione.
Esponeva che i terzi acquirenti dei tessuti realizzati con i filati acquistati
avevano sollevato contestazioni ed invocato il ristoro del pregiudizio sofferto.
Chiedeva revocarsi l'ingiunzione e condannarsi l'opposto al risarcimento del
danno cagionato, dal cui ammontare era da detrarre la somma ingiunta.
Si costituiva il "Cotonificio Zambaiti" s.p.a..
Eccepiva preliminarmente la decadenza dell'opponente dalla garanzia per vizi
e la prescrizione dell'esperita azione.
Instava per il rigetto dell'avversa opposizione.
Assunte le prove orali, espletata una prima e poi una seconda c.t.u., con
sentenza n. 151/2009 il tribunale di Bergamo rigettava l'opposizione e
condannava l'opponente alle spese di lite.
Proponeva appello la "Nieri F.11i s.a.s. di Nieri A. e R & C.".
Resisteva il "Cotonificio Zambaiti" s.p.a..
Espletata un'ulteriore consulenza, con sentenza n. 659 dei 5/13.5.2014 la
corte d'appello di Brescia accoglieva il gravame e, dato atto dell'inadempimento
dell'appellato, revocava l'ingiunzione e condannava l'appellato a risarcire a
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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