Ordinanza Nº 16163 della Corte Suprema di Cassazione, 08-04-2013

Presiding JudgeGARRIBBA TITO
ECLIECLI:IT:CASS:2013:16163PEN
Date08 Aprile 2013
Court Rule Number16163
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
sul ricorso proposto da:
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I.LAgZA
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.
AGNELLO ARMANDO N. IL 05/06/1955
AGNELLO ANTONELLO N. IL 06/01/1979
avverso la sentenza n. 2165/2004 CORTE APPELLO di CATANIA, del
26/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLO CITTERIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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Penale Ord. Sez. 6 Num. 16163 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: CITTERIO CARLO
Data Udienza: 05/04/2013
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
1656/12 RG
1
ordinanza
CONSIDERATO IN FATTO
1.
Armando Agnello e Antonello Agnello sono stati condannati in entrambi i
gradi del giudizio di merito per il reato di calunnia in danno di Giovanni Scuderi, in
relazione alla giudicata falsa denuncia di smarrimento di un assegno invece
negoziato in favore dello stesso Scuderi. Il fatto è del 17.12.1998, con prescrizione
quindicennale essendo stata la sentenza di primo grado deliberata il 2.3.2004 (la
Corte d'appello di Catania ha deliberato la propria sentenza otto anni dopo, il
23.3.12).
2.
Vi è ricorso personale degli imputati, che enunciano tre motivi (il terzo
erroneamente indicato come quarto). Con primo e assorbente motivo deducono
l'omessa notificazione al difensore dell'avviso di deposito tardivo, ex art. 548.2
c.p.p., della sentenza d'appello, da cui vorrebbero far conseguire "ogni nullità in
ordine al presente giudizio".
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.
Il motivo evidenzia una disfunzione processuale effettivamente sussistente,
anche se le conseguenze sono diverse da quelle dedotte.
Dalla lettura della sentenza si evince che la stessa è stata deliberata il
23.3.2012. All'udienza risultava presente il solo difensore avv. Pasquale Saraceno.
Dal dispositivo trascritto in sentenza risulta che la Corte catanese ha indicato in
quaranta giorni il termine per la stesura ed il deposito della motivazione. Tale
termine scadeva pertanto il 2 maggio. Nella sentenza risulta l'attestazione del
deposito il giorno 8 maggio. Si tratta pertanto di deposito oltre il termine prefissato.
La cancelleria ha provveduto alla notifica dell'estratto contumaciale ai due imputati
(il 7.8.2012 secondo quanto risulta dal testo della stessa sentenza). Invece,
nessuna notificazione (o comunicazione diversa ma efficace) al difensore
dell'avvenuto tardivo deposito della sentenza risulta effettivamente agli atti, né è
annotata in sentenza. Ciò, in violazione dell'art. 548.2 ultima parte c.p.p..
La conseguenza di tale omissione non integra alcuna nullità, ma determina la
permanente pendenza del termine per l'eventuale proposizione di un diverso ed
autonomo ricorso da parte del difensore, ai sensi dell'art. 571.3 c.p.p. (e ferma
ovviamente la possibilità per gli imputati di proporre anche personalmente eventuali
motivi originari ulteriori,
ex
art. 585.3 c.p.p.).
Gli atti vanno pertanto restituiti alla Corte d'appello di Catania perché
provveda all'incombente.
P.Q.M.
Dispone la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Catania per la
notificazione dell'avviso di deposito della sentenza al difensore.
Così deciso in Roma, il 5.4.2013
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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