Ordinanza Nº 16127 della Corte Suprema di Cassazione, 28-07-2020

Presiding JudgeDE CHIARA CARLO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:16127CIV
Date28 Luglio 2020
Court Rule Number16127
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso n. 14503/2016 r.g. proposto da:
SANCHIONI DOMENICO (cod. fisc. SNCDNC66A06G479F) ed AMBROSINI
AGNESE (cod. fisc. MBRGNS37P45D4880), entrambi rappresentati e difesi,
giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocato Mario Del
Prete, con cui elettivamente domiciliano in Roma, al Piazzale Clodio n. 56,
presso lo studio dell'Avvocato Giovanni Bonaccio.
- ricorrenti -
contro
UBI BANCA S.P.A. (cod. fisc. 03053992165), con sede in Bergamo, alla
piazza Vittorio Veneto n. 8, quale incorporante la Banca Popolare di Ancora
s.p.a. (giusta atto di fusione per notar Gian Battista Calini di Brescia del
22.12.2017, n. 5376 rep. e 3349 racc.), in persona del legale
rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in
calce al controricorso, dall'Avvocato John Loris Battisti, con cui
elettivamente domicilia in Roma, alla via G. Paisiello n. 15, presso lo Studio
Legale SRS degli Avvocati Sarti, Ripoli e Stoduto.
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16127 Anno 2020
Presidente: DE CHIARA CARLO
Relatore: CAMPESE EDUARDO
Data pubblicazione: 28/07/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
controricorrente -
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI ANCONA depositata il
15/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
07/07/2020 dal Consigliere dott. Eduardo Campese.
FATTI DI CAUSA
1. Domenico Sanchioni ed Agnese Ambrosini citarono la Banca Popolare
di Ancona s.p.a. (oggi UBI Banca s.p.a., d'ora in avanti, semplicemente
Banca) innanzi al Tribunale di Pesaro invocandone, previa declaratoria di
nullità e/o annullabilità degli ordini di acquisto di obbligazioni Cirio, per un
controvalore complessivo di C 139.712,73, sottoscritti il 2 febbraio 2001, la
condanna alla restituzione della somma investita. In subordine, chiesero
accertarsi la responsabilità contrattuale della convenuta per violazione dei
doveri di correttezza, di diligenza ed informazione gravanti
sull'intermediario finanziario e per l'inadempimento degli obblighi di cui al
mandato, con conseguente sua condanna al risarcimento del danno pari al
capitale investito.
1.1. Costituitasi la convenuta ed espletata l'istruttoria, l'adito tribunale,
con sentenza n. 456 del 2007, respinse le domande degli attori ritenendo
che:
i)
la Banca non aveva svolto nei confronti dei clienti alcuna attività di
sollecitazione e collocamento dei titoli controversi, sicché non aveva
commesso violazioni della disciplina normativa e regolamentare relativa a
tali servizi. Essa, inoltre, aveva agito correttamente ed impiegando il dovuto
grado di diligenza nell'ambito del rapporto contrattuale di negoziazione e
raccolta ordini intercorso tra le parti;
li)
i fatti allegati dovevano qualificarsi
come ipotesi di responsabilità precontrattuale, avendo gli attori sostenuto di
essere stati sollecitati all'acquisto da parte della Banca convenuta e di non
avere ricevuto adeguata informazione in merito al rischio connesso
all'investimento;
iii)
l'azione di responsabilità era infondata, non ravvisando
U./
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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