Ordinanza Nº 14106 della Corte Suprema di Cassazione, 23-05-2019

Presiding JudgeSAN GIORGIO MARIA ROSARIA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:14106CIV
Date23 Maggio 2019
Court Rule Number14106
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso 6349-2015 proposto da:
ZAULI CARLO, rappresentato e difeso dagli avvocati MENOTTO
ZAULI, MONICA MASOTTI, CARLO ZAULI;
- ricorrente -
contro
FAVALI CICOGNANI BARBARA, KHARDANI ALI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1149/2014 del TRIBUNALE di FORLI',
depositata il 04/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 12/03/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14106 Anno 2019
Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA
Relatore: SCARPA ANTONIO
Data pubblicazione: 23/05/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
L'avvocato Carlo Zauli ha presentato ricorso articolato in undici
motivi avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 1149/2014
del 4 ottobre 2014.
Tale sentenza, in parziale riforma della pronuncia del Giudice di
Pace di Forlì del 6 agosto 2012, ha confermato la condanna di
Barbara Favali Cicognani e Ali Khardani al pagamento di C
2.000,00 a titolo di prestazioni professionali rese in loro favore
dall'avvocato Carlo Zauli, in relazione ad un giudizio di
impugnazione del diniego del rinnovo del permesso di
soggiorno opposto ad Ali Khardani, disponendo, tuttavia, che
gli interessi legali sulla somma liquidata decorressero non dalla
data di deposito della sentenza, così come stabilito dal giudice
di primo grado, bensì dalla data della domanda giudiziale del
29 marzo 2011 fino al saldo. Il Tribunale di Forlì ha poi
compensato per intero le spese di entrambi i gradi del giudizio,
considerato come l'appello fosse stato accolto "solo per una
minima parte".
Barbara Favali Cicognani e Ali Khardani restano intimati, senza
svolgere attività difensiva.
Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1
c.p.c.
1.11 primo motivo di ricorso è rubricato "principio di non
contestazione applicabile ai contumaci: questione di
costituzionalità dell'art. 115/2 c.p.c. in relazione agli artt. 3 e
111 Cost. nonché agli artt. 6 e 13 Convenzione di Roma e 47
carta di Nizza".
Il Tribunale di Forlì ha escluso che dalla condizione di
contumacia dei convenuti nel giudizio di primo grado potesse
discendere la non contestazione da parte degli stessi del
credito professionale in oggetto, in quanto il principio di "non
Ric. 2015 n. 06349 sez. 52 - ud. 12-03-2019
-2-
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