Ordinanza Nº 13890 della Corte Suprema di Cassazione, 06-07-2020

Presiding JudgeARMANO ULIANA
ECLIECLI:IT:CASS:2020:13890CIV
Court Rule Number13890
Date06 Luglio 2020
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29435/2018 R.G. proposto da
Aim Mobilità S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Dario
Meneguzzo e Orlando Sivieri, con domicilio eletto presso lo studio di
quest'ultimo in Roma, via Cosseria, n. 5;
- ricorrente -
contro
Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco
oD
Zanlucchi, Luisa Londei, Emanuele Mio ed Ezio Zanon dell'Avvocatura
3,25
regionale Veneto e dall'Avv. Andrea Manzi, con domicilio eletto presso
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13890 Anno 2020
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: IANNELLO EMILIO
Data pubblicazione: 06/07/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
lo studio di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri, n. 5;
- controricorrente
-
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, n. 1479/2018,
pubblicata il 28 maggio 2018;
Udita la
rela7ióne svolta nella camera
di consiglio del 19 febbraio
2020 dal Consigliere Emilio Iannello.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Alberto Cardino, che ha chiesto dichiararsi
l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.
Rilevato in fatto
1. Con ordinanza in data 19/6/2012 il Tribunale di Vicenza rigettò
la domanda della Aim Mobilità S.r.l. volta a ottenere la condanna della
Regione Veneto all'integrale rimborso della differenza tra quanto
effettivamente incassato, in regime di tariffe agevolate, dal servizio di
trasporto pubblico in favore di determinate fasce sociali e quanto
avrebbe potuto incassare nel libero mercato.
Osservò infatti che:
il Regolamento CE n. 1191 del 1969, invocato dalla ricorrente,
non sancisce tale diritto di rimborso ma solo delle «compensazioni»;
il d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, di recepimento della
direttiva comunitaria, stabilisce che tali compensazioni sono regolate
nei contratti di servizio;
anche la legge reg. Veneto 30 ottobre 1998, n. 25, all'art. 30,
si riferisce ai contratti di servizio e prevede che «il corrispettivo potrà
essere integrato a consuntivo», con quelli che la legge reg. Veneto 30
luglio 1996, n. 19, all'art. 2, indica come «meri contributi».
2. La Corte d'appello di Venezia ha confermato tale decisione sul
rilievo che:
quanto alla interpretazione della normativa comunitaria: il
citato Regolamento CE sancisce non il diritto al rimborso ma soltanto
di ottenere delle «compensazioni» per l'impresa che gestisce il
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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