Ordinanza Nº 13335 della Corte Suprema di Cassazione, 17-05-2019

Presiding JudgeVIRGILIO BIAGIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:13335CIV
Date17 Maggio 2019
Court Rule Number13335
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21780/2012 R.G. proposto da:
SONCINI ITALO,
nato a Brindisi il 25 marzo 1967 (C.F.:
SNCTLI67C25B1803), rappresentato e difeso degli Avv. Salvatore
Mileto e Alessandro Fruscione, con domicilio eletto presso lo studio
legale tributario Santacroce-Procida-Fruscione, in Roma in Via
Giambattista Vico n. 22;
- ricorrente -
contro
EQUITALIA NORD
s.p.a.
(incorporante la Equitalia Esatri s.p.a.), in
persona del legale rappresentante
pro tempore,
con sede in legale in
Milano, Viale dell'Innovazione n. 1/B, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giuseppe Fiertler, con domicilio eletto presso l'Avv. Salvatore Torrisi,
con studio in Roma in Via Federico Cesi n. 21;
R.G. 21780/2012-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Cons. Virgilio, relatore Cons. Antezza-SONCINI/EQUITALIA NORD s.p.a. ed A.E.
1
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13335 Anno 2019
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: ANTEZZA FABIO
Data pubblicazione: 17/05/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
- controrícorrente nonché ricorrente in via incidentale
-
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del Direttore
pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;
-
intimata costituitasi ma non controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,
n. 104/29/2012, pronunciata il 14 febbraio 2012 e depositata il 3
maggio 2012;
udita la relazione svolta nell'udienza camerale del 15 novembre 2018
dal Consigliere Fabio Antezza.
FATTI DI CAUSA
1.
ITALO SONCINI ricorre, con sei motivi, per la cassazione della
sentenza, indicata in epigrafe, di parziale rigetto dell'appello dallo
stesso contribuente proposto avverso la sentenza dalla CTP di Roma
(n. 322/02/2010). Quest'ultima, a sua volta, aveva rigettato
l'impugnazione proposta avverso cartella di pagamento IRPEF 2003
(n. 068 2008 00205691 56000) notificata al citato contribuente.
2.
Dalla sentenza impugnata nonché dagli atti di parte e dalla
documentazione in essi riportata oltre che depositata emerge quanto
segue, per quanto ancora rileva nel presente giudizio.
3.
All'esito di controllo liquidatorio ex art. 36 bis del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, con riferimento ai dati esposti dal sostituto
d'imposta sul modello 770/2004, fu notificata al contribuente (il 3
dicembre 2007) comunicazione di
irregolarità
relativa alla
dichiarazione (del 2004) inerente redditi diversi percepiti, nell'anno
2003, a titolo di liquidazione per cessazione di rapporto di lavoro (in
forza di intervenuta transazione).
R.G. 21780/2012-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Cons. Virgilio, relatore Cons. Antezza-SONCINI/EQUITALIA NORD s.p.a. ed A.E.
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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