Ordinanza Nº 12500 della Corte Suprema di Cassazione, 10-05-2019

Presiding JudgeCIRILLO ETTORE
ECLIECLI:IT:CASS:2019:12500CIV
Date10 Maggio 2019
Court Rule Number12500
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22637/2014 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio eletto in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
- ricorrente -
contro
POLICLINICO SAN MARCO S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore,
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Mauro Beghin,
Giuseppe Piva, Marcello Poggioli e Prof. Francesco D'Ayala Valva, con
domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viale Parioli,
n.43;
- controricorrente
-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Veneto,
n. 333/7/2014, depositata in data 19 febbraio 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2019
dal Consigliere dott. Michele Cataldi
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12500 Anno 2019
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CATALDI MICHELE
Data pubblicazione: 10/05/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
r.g.n. 22685/20M
Rilevato che:
1.La società Policlinico San Marco s.p.a. ha presentato istanza di
rimborso di parte dell'IRES versata negli anni d'imposta 2005,2006 e
2007, premettendo di essere una casa di cura convenzionata, ai sensi
dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con la ULSS n. 36
Terraferma veneziana di Mestre e di essere stata riconosciuta, con
delibera della regione Veneto, quale «presidio ospedaliero» della stessa
ULSS e deducendo quindi di avere diritto - come peraltro ritenuto anche
dalla Agenzia delle entrate, con risoluzione 179/E del 10 luglio 2009-
all'agevolazione di cui all'art. 6, comma 1, lett.
a)
del d.P.R. del 29
settembre 1973, n. 601, a norma del quale: « L'imposta sul reddito
delle persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti
soggetti: a) enti e istituti di assistenza sociale, società di
mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e
beneficienza;».
2.Avverso il provvedimento di diniego del rimborso, la società
contribuente ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria
provinciale di Venezia, che lo ha rigettato.
3.11 contribuente ha proposto appello contro la sentenza di primo
grado dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto, che lo
ha accolto con la sentenza n. 333/7/2014, depositata in data 19
febbraio 2014.
4.L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione
della predetta sentenza di secondo grado, articolando un solo motivo.
5.
La società contribuente si è costituita depositando controricorso
6.
La controricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
1.Con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1,
num. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia ricorrente censura la sentenza
impugnata per violazione o falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, del
d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 601, e dell'art. 14 delle disposizioni
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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