Ordinanza Nº 12267 della Corte Suprema di Cassazione, 20-03-2019

Presiding JudgeCERVADORO MIRELLA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:12267PEN
Date20 Marzo 2019
Court Rule Number12267
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
20 "" 2019
ORDINANZA
IERI
sul ricorso proposto da Sarao Ugo, nato a Bagnone il 5.6.194
avverso la sentenza in data 24.11.2017 della Corte di cassazione,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
RITENUTO IN FATTO
1. Il ricorrente premette in fatto che con sentenza in data 24.11.2017 la
Corte di cassazione, Sezione 4, aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso
straordinario avverso la sentenza della Sezione 3, in data 15.12.2016, che
aveva, a sua volta, dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza in data
12.11.2015 della Corte d'appello di Milano.
Lamenta, innanzi tutto, la condanna al pagamento dell'ammenda, siccome il
ricorso era stato redatto da un professionista all'uopo abilitato e la parte privata
doveva poter confidare nella perizia e nella responsabilità dell'avvocato per gli
errori commessi. Ritiene che la Corte costituzionale dovesse tornare a
pronunciarsi sulla legittimità dell'applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
Espone poi i vizi della sentenza impugnata: a) non aveva regolato il tema
della prescrizione che aveva solo menzionato nelle premesse della propria
sentenza; b) violava il diritto dell'imputato un sistema che, attraverso il
meccanismo dell'inammissibilità, consentiva di eludere la prescrizione; c) le
condotte contestate e dallo stesso ammesse erano diverse da quelle prospettate
dal Collegio, perché aveva autenticato tre moduli elettorali, ma aveva precisato
Penale Ord. Sez. 3 Num. 12267 Anno 2019
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: MACRI' UBALDA
Data Udienza: 21/09/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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