Ordinanza Nº 12259 della Corte Suprema di Cassazione, 09-05-2019

Presiding JudgeARMANO ULIANA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:12259CIV
Court Rule Number12259
Date09 Maggio 2019
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16681/2017 R.G. proposto da
Malangone Conforti Angela, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni
Clemente;
- ricorrente -
contro
Malangone Vincenzo, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale
Pizzuti;
- con troricorrente -
ci
Civile Ord. Sez. 3 Num. 12259 Anno 2019
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: IANNELLO EMILIO
Data pubblicazione: 09/05/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno, Sezione
Specializzata Agraria, n. 365/2017, pubblicata il 2 maggio 2017;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 marzo 2019
dal Consigliere Emilio Iannello.
Rilevato in fatto
1.
Con ricorso depositato in data 31/8/2015 Angela Malangone
Conforti adì la Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Salerno.
Premesso di essere divenuta, nel 2013, comproprietaria
iure
hereditatis
del fondo denominato Siscaritolo in località Pontecagnano
Faiano per la quota indivisa del 50% — dell'altra quota essendo
titolare il proprio germano Vincenzo Malangone — chiese accertarsi
che il contratto in virtù del quale quest'ultimo continuava a detenere
in via esclusiva detto fondo (stipulato con le rispettive danti causa il
15/10/1997), benché denominato «affitto di terreni agricoli», era in
realtà di natura gratuita (comodato) stante l'entità irrisoria del
canone annuo convenuto (E 1.000.000) ed era da considerarsi
pertanto cessato, in relazione alla quota ideale ad essa spettante, per
effetto della richiesta allo stesso inviata in data 6/10/2014.
In subordine, per l'ipotesi in cui detta denominazione del
contratto fosse ritenuta corrispondente al reale contenuto del negozio,
chiese che lo stesso fosse comunque dichiarato cessato, essendo
venuto a mancare l'oggetto a seguito del decesso delle concedenti e
della divisione operata tra i coeredi con atto notarile del 29/6/2012.
Chiese conseguentemente la condanna di controparte ad
immettere essa ricorrente nel compossesso del fondo oltre che al
risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio.
Instaurato il contraddittorio, l'adita Sezione Specializzata Agraria,
con sentenza del 4/3 - 8/7/2016, rigettò le domande.
2.
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di
Salerno, Sezione Specializzata Agraria, ha confermato tale decisione,
rigettando il gravame interposto dalla soccombente.
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT