Ordinanza Nº 11651 della Corte Suprema di Cassazione, 16-06-2020

Presiding JudgeCAMPANILE PIETRO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:11651CIV
Date16 Giugno 2020
Court Rule Number11651
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
sul ricorso 1157/2015 proposto da:
Fallimento Farsura Costruzioni s.p.a. in liquidazione n.270/2010 in
persona del Curatore
pro tempore,
elettivamente domiciliato in
Roma, Via Borgognona 47, presso lo studio dell'avvocato
Brancadoro che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato
Andrea Di Porto, in forza di procura speciale in calce al ricorso,
-ricorrente -
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco
pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, Via Giosué Borsi 4, presso lo
studio dell'avvocato Elisabetta Esposito e rappresentato e difeso
dagli avvocati Anna Maria Impinna e Adriana Masaracchia, in forza
di procura speciale a margine del controricorso,
-controricorrente -
avverso la sentenza n. 1722/2013 della CORTE D'APPELLO di
PALERMO, depositata il 19/11/2013;
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11651 Anno 2020
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
Data pubblicazione: 16/06/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/01/2020 dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
SCOTTI
FATTI DI
CAUSA
Palermo affidò all'impresa Lesca, a cui subentrò poi ia Lesca
Frescura s.p.a., poi divenuta Farsura Costruzioni s.p.a. (di seguito
semplicemente: Farsura) la manutenzione delle strade e delle
fognature cittadine per la durata di nove anni per il corrispettivo
annuo di £ 9.700.000.000, oltre revisione prezzi.
Alla scadenza del contratto, con provvedimento del
14/8/1984, il Sindaco di Palermo ordinò alla società di mettere a
disposizione le sue risorse per gli interventi eventualmente richiesti
dall'Assessorato alla Manutenzione. L'impresa, quindi, continuò a
rendere le medesime prestazioni in esecuzione di ordinanze
contingibili e urgenti, di volta in volta emesse dal Sindaco nelle
more del conferimento di un nuovo appalto.
Il 31/1/1986 la manutenzione di strade e fognature cittadine
venne conferita dal Comune a un'altra impresa con nuovo contratto
di appalto.
2. Il 15/9/1986 il Comune e l'Impresa deferirono ad un
collegio arbitrale la risoluzione delle controversie fra di loro insorte,
inerenti il rapporto di appalto e le prestazioni successivamente
fornite.
Con lodo non definitivo del 2/7/1988 gli arbitri, pronunciando
solo sui quesiti inerenti alle prestazioni eseguite dall'impresa
appaltatrice dopo la scadenza del rapporto contrattuale,
condannarono il Comune di Palermo a pagare all'impresa svariate
somme a titolo di risarcimento del danno e indennizzo da
ingiustificato arricchimento; venne invece sospeso il giudizio circa
le prestazioni fornite in esecuzione del contratto di appalto, fin
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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