Ordinanza Nº 11160 della Corte Suprema di Cassazione, 13-03-2019

Presiding JudgeDI STEFANO PIERLUIGI
ECLIECLI:IT:CASS:2019:11160PEN
Court Rule Number11160
Date13 Marzo 2019
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Cavallo Vito Antonio, nato il 07/03/1961 a Oliveto Citra
Donadoni Maria Grazia, nata il 01/05/1958 a Zogno
avverso la sentenza del 26/04/2018 della Corte di appello di Brescia
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco
Dall'Olio che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori, Avv. Emilio Gueli e Avv. Francesco Cioppa, che hanno chiesto
l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26/4/2018 la Corte di appello di Brescia, in parziale
riforma di quella del Tribunale di Bergamo in data 31/1/2017, ha dichiarato
estinti per prescrizione tutti i reati per i quali in primo grado era intervenuta
condanna, salvo che con riferimento ai reati di peculato e di falso ideologico e
Penale Ord. Sez. 6 Num. 11160 Anno 2019
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO
Data Udienza: 13/02/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
materiale in atto pubblico contestati a Cavallo Vito Antonio al capo 72 e con
riferimento ai reati di falso, contestati a Donadoni Maria Grazia al capo 92 quali
violazione dell'art. 480 cod. pen., ma ritenuti nelle sentenze di merito
riconducibili all'art. 479 cod. pen., reati per i quali è stata confermata la
condanna dei predetti imputati.
2.
Ha presentato ricorso Donadoni Maria Grazia tramite il suo difensore.
Deduce violazione dell'art. 547 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in
ordine al contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza di primo grado.
In primo grado l'imputata era stata riconosciuta colpevole a fronte di una
contestazione riferibile al reato di cui all'art. 480 cod. pen., mentre in
motivazione era stato ravvisato il reato di cui all'art. 479 cod. pen. senza di ciò
fosse stato dato conto nel dispositivo.
Era stato dedotto in appello il contrasto tra dispositivo e motivazione,
essendosi altresì segnalato che la pena irrogata non era compatibile con i limiti
edittali previsti dall'art. 479 in relazione all'art. 476 cod. pen.
Ma la Corte, contraddittoriamente, si era limitata a rilevare che in assenza
dell'appello del P.M. la pena non avrebbe potuto modificarsi, mentre non aveva
posto rimedio al conflitto tra motivazione e dispositivo, cui avrebbe dovuto per
contro darsi prevalenza, dovendosi dunque inquadrare il fatto nella fattispecie di
cui all'art. 480 cod. pen.
Inoltre, avuto riguardo alla pena prevista per tale reato, si sarebbe dovuto
ritenere maturato il termine massimo di prescrizione.
3.
Ha presentato ricorso Cavallo Vito Antonio.
3.1. Con atto a firma dell'Avv. Gueli, si articolano tre motivi.
3.1.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt.
270 e 271 cod. proc. pen. e conseguente inutilizzabilità delle conversazioni
intercettate, in relazione al capo 72.
La Corte territoriale aveva respinto il motivo di appello con cui erano state
contestate le valutazioni del Tribunale, poste a fondamento del rigetto
dell'eccezione di inutilizzabilità delle captazioni di cui ai RIT 1080, 1366 e 1662,
sebbene un'analoga questione sollevata nel troncone del procedimento definito
con rito abbreviato fosse stata accolta.
In realtà con riguardo ai delitti di cui al capo 72, ricorreva nel caso di specie
un diverso procedimento agli effetti dell'art. 270 cod. proc. pen., senza che per i
relativi reati fosse previsto l'arresto obbligatorio.
Il Tribunale aveva prospettato un nesso probatorio e investigativo tra i reati
per i quali erano state autorizzate le operazioni di intercettazione e quelli di cui al
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