Ordinanza Nº 10920 della Corte Suprema di Cassazione, 08-06-2020

Presiding JudgeDE CHIARA CARLO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:10920CIV
Court Rule Number10920
Date08 Giugno 2020
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
sul ricorso 30667/2018 proposto da:
gasid Muhammad, domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la
Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso
dall'avvocato Daniele Accebbi in forza di procura speciale a margine
del ricorso,
-ricorrente -
contro
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Verona Sez. Vicenza, Ministero dell'Interno
- intimato
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il
17/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/02/2020 dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
SCOTTI
FATTI DI CAUSA
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10920 Anno 2020
Presidente: DE CHIARA CARLO
Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
Data pubblicazione: 08/06/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
1.
Con ricorso
ex
art.35
bis
d.lgs.25/2008 Muhammad Qasid,
cittadino del Pakistan, ha adito il Tribunale di Venezia- Sezione
specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera circolazione dei cittadini UE, impugnando il provvedimento
con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento
della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di
protezione internazionale, nelle forme dello
status
di rifugiato, della
protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
Il ricorrente aveva riferito che un suo compagno di scuola era
stato vittima di estorsione e a seguito del rifiuto di pagare quanto gli
era stato richiesto era stato ucciso dai malviventi insieme al padre,
mentre si stava recando a coltivare i campi; di aver denunciato
l'accaduto alla polizia; di aver perciò ricevuto a sua volta minacce a
scopo di intimidazione ed estorsione e di aver deciso di lasciare il
Paese, dopo aver portato i propri genitori a Gujrat.
Con decreto del 17/9/2018 il Tribunale ha respinto il ricorso,
ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento
di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.
2.
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso Muhammad
Qasid, con atto notificato il 17/10/2018, svolgendo tre motivi.
L'intimata Amministrazione dell'Interno non si è costituita in
giudizio.
La Corte con ordinanza interlocutoria n.29922 del 18/11/2019
ha rinviato a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite
sulla questione rimessale con le ordinanze interlocutorie n.11749,
11750 e 117151 del 2019 in ordine all'applicabilità della disciplina
di cui al d.I.113 del 2018 anche ai procedimenti in corso alla data in
entrata in vigore del decreto legge e alla conferma del principio di
diritto espresso dalla sentenza 23/2/2018 n.4455.
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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