Ordinanza Nº 10913 della Corte Suprema di Cassazione, 18-04-2019

Presiding JudgeCIRILLO ETTORE
ECLIECLI:IT:CASS:2019:10913CIV
Court Rule Number10913
Date18 Aprile 2019
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14115/2014 R.G. proposto da
ZUCCHETTI MARIA ASSUNTA, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio
Strazzeri e dall'avv. Filippo Bellinzoni, elettivamente domiciliata in Roma,
via Mordini n. 14, presso lo studio dell'avv. Filippo Bellinzoni.
- ricorrente -
<
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE
- intimata -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia, sezione n. 22, n. 139/22/2013, pronunciata il 20/06/2013,
depositata il 29/11/2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 marzo 2019 dal
Consigliere Riccardo Guida.
Rilevato che:
1. Maria Assunta Zucchetti ha proposto ricorso per cassazione, per sei
motivi, nei confronti dell'Agenzia delle entrate, rimasta intimata, avverso la
sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, indicata in
epigrafe, che - in controversia avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso
di accertamento del 2009 per maggiore IRPEF (calcolata su un reddito di
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10913 Anno 2019
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: GUIDA RICCARDO
Data pubblicazione: 18/04/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
euro 129.578,00) e addizionali, per l'annualità 2004, emesso ai sensi
dell'art. 38, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e del d.m. 10 settembre
1992 (c.d. accertamento sintetico con "redditometro") - ha confermato la
sentenza di primo grado, sfavorevole alla contribuente;
2. il giudice d'appello, respinta l'eccezione d'illegittimità costituzionale
delle norme sull'accertamento sintetico, ha riconosciuto la corretta
ricostruzione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei redditi della
contribuente attraverso il "redditometro" che, secondo la CTR, diversamente
da quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante, non è stato applicato in
modo acritico, ma è stato accompagnato da una verifica circostanziata e
documentata della capacità reddituale dell'interessata, desunta da vari
indicatori, quali: il possesso di automobili, gli incrementi patrimoniali, la
disponibilità di una residenza secondaria, la capacità di spesa;
Considerato che:
1.
con il primo motivo del ricorso, la contribuente denuncia
l'illegittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza (art.
3 Cost.)" del c.d. "redditometro" per la disparità di trattamento dei
contribuenti in quanto, all'epoca della verifica fiscale oggetto del giudizio
(anno 2009), l'accertamento sintetico non era più uno strumento
obbligatorio per gli uffici finanziari, come previsto in precedenza, ma era
divenuto uno strumento facoltativo;
1.1. il motivo è infondato;
è il caso di ribadire il consolidato insegnamento della Corte Cost.
(espresso già con la sent. n. 283 del 1987, richiamata nel ricorso per
cassazione), in virtù del quale eventuali disparità di fatto (nella specie
prospettate dalla ricorrente come effetto dell'applicazione facoltativa e non
obbligatoria, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dell'accertamento
sintetico) che possono insorgere in sede applicativa di norme di per sé non
discriminatorie, sono irrilevanti ai fini del giudizio di costituzionalità dello
strumento di verifica fiscale;
2.
con il secondo motivo, la ricorrente denuncia l'"illegittimità
costituzionale per violazione della riserva di legge e del principio di capacità
contributiva (artt. 23 e 53 Cost.)" dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. n.
r.g. n. L1-115/201
1.
Cons. est. Riccardo Guida
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
600/1973 che, per un verso, in violazione della riserva di legge di cui all'art.
23 Cost., demanda a un decreto ministeriale l'imposizione di una
prestazione patrimoniale, senza alcuna indicazione di princìpi e criteri
direttivi e, per altro verso, disattendendo l'art. 53 Cost., rimette "la capacità
contributiva [...] a un apprezzamento del potere esecutivo.";
2.1. il motivo è infondato;
il Collegio intende dare continuità, in mancanza di ragioni ostative,
all'indirizzo di questa Corte, per il quale è manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, quarto comma e seguenti,
del d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione anteriore alle modifiche
introdotte dal d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella I. n. 122 del
2010, nella parte in cui consente l'accertamento con metodo sintetico
mediante il c.d. "redditometro", con riferimento sia all'art. 23 Cost., poiché i
relativi decreti ministeriali non contengono norme per la determinazione del
reddito, assolvendo soltanto ad una funzione accertatrice e probatoria, sia
agli artt. 24 e 53 Cost., in quanto il contribuente può dimostrare, attraverso
idonea documentazione, che il maggiore reddito accertato è insussistente
ovvero costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenute
alla fonte a titolo di imposta (Cass. 24/04/2018, n. 10037);
3.
con il terzo motivo, denunciando: "violazione o falsa applicazione di
norma di diritto (art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. in relazione al principio di
progressività dell'imposta).", la ricorrente censura l'omesso esame, da parte
dei giudici di merito, dell'esplicita doglianza, formulata sia nel ricorso
introduttivo che nell'atto d'appello, secondo cui l'Ufficio fiscale, facendo leva
sugli indicatori di reddito dell'intero nucleo familiare della contribuente
(composto anche dal figlio Alessandro Caliandro e dal marito Cosimo
Caliandro), avrebbe illegittimamente attribuito il reddito presunto solo a
quest'ultima, con ciò applicandole un'aliquota più elevata;
4.
con il quarto motivo, denunciando "violazione o falsa applicazione di
norme di diritto (art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 5
dello Statuto dei diritti del contribuente).", la ricorrente censura la decisione
della CTR che ha
contra legem
omesso di disapplicare il decreto ministeriale
che individua gli indici di capacità contributiva, senza rendere note le
r.g.
lì.
1.1115/201 t
Cons. est. Riccardo Guida
3
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"metodologie statistiche utilizzate" e, perciò, è illegittimo per contrasto con
l'art. 5 cit., che sancisce il diritto all'informazione del contribuente;
soggiunge che l'Ufficio, in fase amministrativa, aveva dato un peso
preponderante al possesso, da parte della contribuente, di una residenza
secondaria, quale indicatore di un maggiore reddito di euro 76.000,00, e,
ancora, che la CTR aveva affermato che, per quella residenza, la
contribuente sosteneva una spesa, per il mutuo, pari a euro 18.000,00,
senza che venisse descritto il criterio per il quale da una spesa di euro
18.000,00 l'Organo accertatore aveva desunto un reddito non dichiarato di
euro 76.000,00;
4.1. il terzo e il quarto, da esaminare congiuntamente perché si
prestano ad una medesima soluzione giuridica, sono inammissibili;
le doglianze in essi contenute non risultano essere state dedotte nei
gradi di merito; al riguardo, è opportuno ricordare che, secondo
l'orientamento pacifico di questa Corte, ì motivi del ricorso per cassazione
devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già
comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo
prospettabili per la prima volta in cassazione questioni nuove o nuovi temi
di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili d'ufficio
(Cass. 26/03/2012, n. 4787);
il contribuente, per evitare una statuizione di inammissibilità per novità
della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della
questione dinanzi al giudice del merito, ma anche dì indicare in quale atto
del precedente giudizio lo abbia fatto, onde consentire alla Corte di
controllare
ex actis
la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il
merito (Cass. 16/06/2017, n. 15029; 31/01/2006, n. 2140);
5. con il quinto motivo, denunciando "violazione o falsa applicazione di
norme di diritto (in relazione all'art. 7 quarto comma d.lgs. 31 dicembre
1992 n. 546, all'art. 2729 c.c., all'art. 38 quarto comma del d.p.r. 29
settembre 1973 n. 600).", la ricorrente censura la sentenza impugnata che
ha riconosciuto che i coefficienti, di cui al d.m. del 1992, che quantificano il
reddito hanno valore di presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti,
trascurando che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2729 cod. civ.,
r.g.
ti.
1411.5/2011•
Cons. est. Riccardo Guida
4
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7, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992, "in materia tributaria non è consentita
la prova tramite presunzioni";
5.1. il motivo è infondato;
nel processo tributario, contrariamente a quanto prospetta la difesa
della contribuente, il ricorso alle presunzioni è ammissibile tanto in materia
di tributi erariali che di tributi dell'ente locale, essendo positivamente esclusi
dall'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 solo il giuramento e la prova
testimoniale; il divieto di ammissione di quest'ultima, infatti, non comporta
la conseguente inammissibilità della prova per presunzioni ai sensi dell'art.
2729, comma 2, c.c. in quanto detta norma, stante la natura della materia
ed i mezzi di indagine a disposizione degli uffici e dei giudici tributari, non è
applicabile nel contenzioso tributario (Cass. 15/04/2016, n. 7509);
6. con il sesto motivo, denunciando: "violazione o falsa applicazione di
norme di diritto (in relazione all'art. 38 quarto comma del d.p.r. 29
settembre 1973 n. 600).", la ricorrente censura che, anche ammettendo
che in materia tributaria sia consentito il ricorso alle presunzioni, la CTR,
pur affermando che i coefficienti ministeriali sono una "presunzione
semplice", di fatto ha attribuito loro "il valore di presunzione relativa,
configurando una inversione dell'onere della prova.";
assume, inoltre, che il giudice d'appello non ha esaminato l'argomento
difensivo dell'interessata per il quale, atteso che gli indicatori posti a base
dell'accertamento sìntetico (possesso di automobili, incrementi patrimoniali
e possesso di una residenza secondaria) attestavano un tenore di vita
congruente con i redditi dichiarati dal nucleo familiare nel trìennio verificato
(euro 33.903 nel 2004, euro 22.275 nel 2005 e euro 18.490 nel 2006),
conseguentemente l'Ufficio aveva attribuito alla contribuente un reddito
maggiore facendo perno su un "irragionevole automatismo";
6.1. il motivo è infondato;
preliminarmente è il caso di precisare che: «In tema di presunzioni,
qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto í tre caratteri
individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti
concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo
ragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 3, c.p.c. (e non già alla
r.g. n. 1.111.5/201
Cons. est. Riceardo Guida
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stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione,
nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell'art.
2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione
astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie
concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta.»
(Cass. 16/11/2018, n. 29635; in senso conforme: 19485/2017,
10973/2017, 7471/2013, 17535/2008);
ancora, questa Corte (Cass. 3/10/2014, n. 20902) ha avuto modo di
affermare che il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla
legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare,
singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti
dall'Amministrazione finanziaria, dando atto in motivazione dei risultati del
proprio giudizio e, solo in un secondo momento, qualora ritenga tali
elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare
ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che
ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e seguenti, 2697, cod. civ.;
con specifico riferimento al tema del contendere, si è anche affermato
(Cass. 19/10/2016, n. 21142) che: «Invero, l'accertamento del reddito con
metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso
idonea documentazione, oltre che il maggior reddito determinato o
determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti
o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, anche che, più
in generale, il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (cfr.
sez. 5, n. 20588 del 2005);»;
così composto il quadro giurisprudenziale di riferimento, nella presente
controversia tributaria, la CTR ha fatto corretta applicazione dei canoni
giuridici che presidiano la prova per presunzioni dell'accertamento sintetico;
è eccentrica rispetto al paradigma della vizio di violazione di legge in
esame, invece, l'omessa valutazione - ascritta dall'interessata al giudice
d'appello - degli elementi di fatto che, secondo la tesi difensiva della
contribuente, avrebbero concorso a dimostrare la congruenza tra i redditi
dichiarati e il tenore di vita del suo nucleo familiare;
r.g. 11.
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Cons. est. Riceardo Guida
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per di più, la pretesa architettura presuntiva, che la ricorrente asserisce
di avere offerto "a discarico" nel giudizio di merito (cfr. pagg. 12 e seguenti
del ricorso per cassazione), non ha superato il livello di una mera
enunciazione verbale, priva di autosufficienti riscontri (protocollo
Cassazione/CNF; Cass. sez. un. 22726/2011, in motivazione);
7.
alla stregua di queste considerazioni, infondati il primo, il secondo, il
quinto e il sesto motivo, inammissibili il terzo e il quarto motivo, il ricorso è
rigettato;
8.
nulla si deve disporre sulle spese del giudizio di legittimità, al quale
l'Agenzia non ha partecipato;
PQM
la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13, comma
1
-
quater,
del d.P.R. n. 115/2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma
1
-
bis
del citato art. 13.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2019
Il Pr
nte
irillo)
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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