Ordinanza Nº 10687 della Corte Suprema di Cassazione, 17-04-2019

Presiding JudgeCAPPABIANCA AURELIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:10687CIV
Court Rule Number10687
Date17 Aprile 2019
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8649/2013 R.G. proposto da:
Società Gestione esercizio Acquedotti Lucchesi s.p.a. (G.E.A.L.
s.p.a.), in persona del legale rappresentante
pro tempore,
rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in atti, dall'Avv.
Giuseppe Pizzonia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di
quest'ultimo in Roma, via della Scrofa, n. 57.
-
ricorrente e controricorrente incidentale-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio eletto in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10687 Anno 2019
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CATALDI MICHELE
Data pubblicazione: 17/04/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
,
r.g.n. 8649/2013
- controricorrente e ricorrente incidentale
-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della
Toscana, n. 91/01/12, depositata in data 26 marzo 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2019
dal Consigliere dott. Michele Cataldi
Rilevato che:
1.L'Agenzia delle Entrate, con due avvisi di accertamento
notificati il 29 marzo 2009 alla G.E.A.L. s.p.a., procedeva, ai sensi
dell'art. 24 del d.l. del 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella
legge del 28 gennaio 2009, n. 2, al recupero ( al netto di quanto già
recuperato con le comunicazioni-ingiunzioni di cui al d.l. del 15
febbraio 2007, n. 10, convertito nella legge del 6 aprile 2007, n. 46),
delle somme corrispondenti alle agevolazioni fiscali di cui la
contribuente aveva usufruito negli anni d'imposta 1995 e 1996,
qualificate come indebiti aiuti di Stato dalla decisione della
Commissione Europea del 5 giugno 2002, n. 2003/193/CE.
2.Avverso i predetti atti impositivi, la società contribuente ha
proposto due distinti ricorsi dinanzi la Commissione tributaria
provinciale di Lucca che, dopo averli riuniti, li ha accolti.
3.Contro la decisione di primo grado l'Ufficio ha quindi proposto
appello innanzi la Commissione tributaria regionale della Toscana.
La contribuente ha proposto appello incidentale.
4.La CTR della Toscana, con la sentenza n. 91/01/12, depositata
in data 26 marzo 2012, ha così deciso:« [...] accoglie l'appello
dell'Ufficio, limitatamente alla restituzione della somma-capitale.
Determina gli interessi dovuti con riferimento al disposto della
decisione della Commissione Europea 5/6/2001, n. 2003/193/CE fino
alla data della entrata in vigore del D.L. 10/2007; da tale data in
relazione al regolamento CE n. 794 del 2004, nella forma vigente.
Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.».
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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