Ordinanza Nº 10686 della Corte Suprema di Cassazione, 17-04-2019

Presiding JudgeCAPPABIANCA AURELIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:10686CIV
Court Rule Number10686
Date17 Aprile 2019
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
012A0
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ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8647/2013 R.G. proposto da:
Società Gestione esercizio Acquedotti Lucchesi s.p.a. (G.E.A.L.
s.p.a.), in persona del legale rappresentante
pro tempore,
rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in atti, dall'Avv.
Giuseppe Pizzonia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di
quest'ultimo in Roma, via della Scrofa, n. 57.
-
ricorrente e controricorrente incidentale-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio eletto in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10686 Anno 2019
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CATALDI MICHELE
Data pubblicazione: 17/04/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
r.g.n. 8647/2013
- controrícorrente e ricorrente incidentale
-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della
Toscana, n. 90/01/12, depositata in data 26 marzo 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2019
dal Consigliere dott. Michele Cataldi
Rilevato che:
1.L'Agenzia delle Entrate, con due comunicazioni ingiunzioni
(prot. n. 26802 e 26803) notificate il 4 maggio 2007 alla G.E.A.L.
s.p.a., procedeva, ai sensi del di. del 15 febbraio 2007, n. 10,
convertito nella legge del 6 aprile 2007, n. 46, al recupero delle
somme corrispondenti alle agevolazioni fiscali di cui la contribuente
aveva usufruito negli anni d'imposta 1995 e 1996, qualificate come
indebiti aiuti di Stato dalla decisione della Commissione Europea del 5
giugno 2002, n. 2003/193/CE.
2.Avverso i predetti atti impositivi, la società contribuente ha
proposto due distinti ricorsi dinanzi la Commissione tributaria
provinciale di Lucca che, dopo averli riuniti, li ha accolti.
3.Contro la decisione di primo grado l'Ufficio ha quindi proposto
appello innanzi la Commissione tributaria regionale della Toscana, che
lo ha dichiarato inammissibile.
4.L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione
della predetta sentenza d'appello e questa Corte, con sentenza n.
11227/2011, ritenuto che l'appello dell'Ufficio fosse ammissibile, ha
cassato la sentenza impugnata con rinvio.
5.Riassunto il giudizio di rinvio presso la CTR della Toscana,
quest'ultima, con la sentenza n. 90/01/12, depositata in data 26
marzo 2012, ha così deciso:« [...] accoglie l'appello dell'ufficio,
limitatamente alla restituzione della somma-capitale. Determina gli
interessi dovuti con riferimento al disposto della decisione della
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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