Ordinanza Nº 10349 della Corte Suprema di Cassazione, 12-04-2019

Presiding JudgeMANNA FELICE
ECLIECLI:IT:CASS:2019:10349CIV
Court Rule Number10349
Date12 Aprile 2019
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso 12440-2015 proposto da:
AGOSTINELLI LUCIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DURAZZO 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE
SCAPATO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI
MINELLI, SANDRO GRANDESE giusta procura a margine del
ricorso;
- ricorrente -
contro
AGOSTINELLI PAOLO TITO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA
DI PIERRO, che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato MAURIZIO TREVISAN in virtù di procura a margine
del controricorso;
- con troricorrente -
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10349 Anno 2019
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: CRISCUOLO MAURO
Data pubblicazione: 12/04/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso la sentenza n. 2518/2014 della CORTE D'APPELLO di
VENEZIA, depositata il 10/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 16/01/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
1.
Agostinelli Lucio conveniva in giudizio il germano Paolo
dinanzi al Tribunale di Venezia, al fine di procedere allo
scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla morte
della madre Baschiera Ida, regolata da testamento pubblico del
30 gennaio 2002.
Si costituiva il convenuto il quale, nel contestare la fondatezza
della domanda avversa, in via riconvenzionale chiedeva
dichiararsi l'invalidità del testamento, in quanto affetto da
incapacità di intendere e di volere della testatrice, e chiedeva
in ogni caso disporsi la riduzione delle disposizioni
testamentarie, in quanto lesive della quota di legittima
spettante al convenuto.
Sempre in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'attore
alla restituzione degli importi indebitamente prelevati da questi
dal conto correte e dal dossier titoli intestato alla defunta, con
la condanna altresì al pagamento di un'indennità di
occupazione del bene sito al Lido di Venezia, sia per la quota di
4/6 appartenente alla de cuius, sia per la quota di 1/6
spettante al convenuto, procedendo altresì allo scioglimento
della comunione insistente su tale bene immobile.
Con una prima sentenza non definitiva n. 2069/2006 il
Tribunale rigettava la domanda di annullamento del
testamento nonché la domanda volta ad ottenere il pagamento
di un'indennità di occupazione del bene in comunione, e con
Ric. 2015 n. 12440 sez. 52 - ud. 16-01-2019 -2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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