Ordinanza Nº 10182 della Corte Suprema di Cassazione, 11-04-2019

Presiding JudgeMANNA FELICE
ECLIECLI:IT:CASS:2019:10182CIV
Court Rule Number10182
Date11 Aprile 2019
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso 14237-2015 proposto da:
FELLER MARIATERESA, elettivamente domiciliata in ROMA,
CIRC.NE
TRIONFALE 123, presso lo studio dell'avvocato
ANDREA DI RENZO, rappresentata e difesa dagli avvocati
ANDREA TABARELLI DE FATIS, CINZIA ZAMPICCOLI giusta
procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PARISI FABIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
CARSO 23, presso lo studio dell'avvocato MARIA ROSARIA
DAMIZIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato
LORENZA CESCATTI giusta procura a margine del
controricorso;
- con troricorrente -
nonchè contro
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10182 Anno 2019
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: CRISCUOLO MAURO
Data pubblicazione: 11/04/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
PARISI OSVALDO, PARISI FABRIZIA, MARZADRO DORIS;
- intimati -
avverso l'ordinanza n. 340/2014 della CORTE D'APPELLO di
TRENTO, depositata il 27/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 16/01/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie depositate da entrambe le parti;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
1.
Parisi Osvaldo e Parisi Fabrizia
deducevano che era
deceduto il padre Ezio, il quale con testamento olografo del 7
luglio 1999 aveva nominato gli attori eredi universali, lasciando
all'altro fratello Fabiano la sola quota legittima; che il de cuius
aveva anche provveduto a suddividere tra i figli i beni
immobili; che mancava tra loro l'accordo sulla suddivisione di
beni mobili e denaro.
Ciò premesso evocavano in giudizio davanti al Tribunale di
Rovereto il fratello Fabiano al fine di sentire accertare la
validità del testamento olografo e per procedere alla divisione
di detti beni con la restituzione della somma ricevuta dal
convenuto in eccedenza rispetto alla sua quota ereditaria.
Si costituiva il convenuto che non si opponeva alla domanda di
divisione, ma precisava che oltre ai beni indicati dalle
controparti ve ne erano altri. In particolare, al momento della
morte il de cuius vantava un credito nei confronti del figlio
Osvaldo e, prima della morte, il de cuius aveva venduto alla
moglie di Osvaldo un appartamento per il prezzo dichiarato di
320 milioni che non era stato versato, per cui l'atto di
alienazione doveva considerarsi simulato.
Ric. 2015 n. 14237 sez. 52 - ud. 16-01-2019 -2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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