Ordinanza Nº 09420 della Corte Suprema di Cassazione, 22-05-2020

Presiding JudgeSORRENTINO FEDERICO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:9420CIV
Court Rule Number09420
Date22 Maggio 2020
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1061/2013, proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata
dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi,
n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
-
ricorrente -
contro
Metalli Speciali s.r.l. in liquidazione, con sede in Casorezzo (MI), via Roma 2/A
-
intimata -
e contro
Rossin Paolo, residente in Canegrate (MI), via Vicolo Turchino
-intimato-
tutti con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Flavio Masi e dell'avv. Monica
Mariani in via Sauli, 1, Milano
per la cassazione della sentenza n. 166/45/11 emessa
inter partes
il 10
novembre 2011 dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, avente ad
oggetto gli avvisi di accertamento 83502AA00204 (I.V.A., I.R.P.E.G., I.R.A.P. 2005),
83502AA00198 (I.V.A., I.R.P.E.G., I.R.A.P. 2003), 83502AA00198 (I.V.A., I.R.P.E.G.,
I.R.A.P. 2004), 83502AA00199 (I.V.A., I.R.P.E.G., I.R.A.P. 2003),
83502AA00202/2008 (I.V.A., I.R.P.E.G., I.R.A.P. 2005) della Direzione Provinciale
dell'Agenzia delle Entrate di Milano:
RILEVATO CHE
Con la sentenza sopra detta la Commissione tributaria regionale della
Lombardia, confermando quella di primo grado, ha annullato gli accertamenti in
oggetto, ritenendo infondata la contestazione dell'Ufficio in ordine alla natura fittizia o
di "cartiera" della Metalli Speciali in liquidazione;
per la cassazione di detta sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso,
deducendone, in unico motivo d'impugnazione, <
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9420 Anno 2020
Presidente: SORRENTINO FEDERICO
Relatore: GILOTTA BRUNO
Data pubblicazione: 22/05/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
della motivazione apparente, su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art.
360 n. 5 cod. proc. civ.) e nullità della sentenza (art. 360 n. 4 cod. proc. civ.), in
relazione all'art. 360, comma 1, nn. 5 e 4 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE
Il motivo è infondato.
La sentenza, con motivazione puntuale, ha illustrato gli elementi in base ai quali
la Metalli Speciali s.r.l. doveva ritenersi una società operativa e non un ente fittizio. Il
fatto che abbia così recepito gli argomenti della linea difensiva della contribuente non
ne rappresenta un vizio, ove si consideri che su questo punto la linea di difesa era
stata documentata.
Subito dopo, ha preso in esame i singoli elementi critici addotti dall'agenzia a
sostegno della propria tesi, ordinandoli ed esaminandoli in nove punti, ben articolati e
distinti.
Riguardo al collegamento personale fra le società Metalli Speciali, la Optigen
s.r.l. e l'immobiliare Bea, tutte amministrate dallo stresso soggetto, la Commissione
Tributaria Regionale ha ritenuto normale che ciò accada all'interno dei piccoli gruppi,
che pure possono avere stessa sede sociale nell'immobile di proprietà di una di esse. E
una valutazione che risponde ad una regola di esperienza e che la ricorrente non ha
contestato specificamente.
Riguardo al fatto secondo cui un dipendente avrebbe lavorato alle dipendenze
della Metalli Speciali per soli 32 giorni, la sentenza spiega che il fatto non poteva
ritenersi anomalo perché la società aveva iniziato a operare solo nel novembre di
quell'anno. La ricorrente critica questa motivazione sostenendo che l'anomalia
risiedeva nel fatto che lo stesso dipendente aveva lavorato per 235 giorni per la
capogruppo e per altri 50 giorni presso un'altra società del gruppo, ma non considera
che subito dopo la sentenza precisa che lo stesso dipendente ha lavorato alle
dipendenze della Metalli Speciali per tutto l'anno successivo e fino al maggio dell'altro
anno ancora: sicché fa intendere che si tratti di un'anomalia che non costituisce
indizio grave dell'insussistenza della società e che potrebbe riferirsi ad altre società del
gruppo.
Riguardo alle incongruenze delle scritture contabili e dei risultati di esercizio, la
Commissione Tributaria Regionale ha dato giustificazioni di merito che non sono
specificamente contestate dalla ricorrente e soprattutto, affermato convincentemente
che si trattava al più di incongruenze che avrebbe giustificato rettifiche o
accertamenti, ma che non dimostravano l'insussistenza della società.
Riguardo ai versamenti in contanti nel c/soci c/versamenti, la valutazione
datane dalla Commissione Tributaria Regionale in termini di versamenti fatti dai soci
in conto futuri versamenti di capitale non è specificamente contestata dalla ricorrente.
La ricorrente non ha neppure specificamente contestato i punti della
motivazione relativi all'assenza di documenti di trasporto, alla triangolazione fra
Optigen, Metalli Speciali e Bline Optic e alla mancata realizzazione del progetto
commerciale posto alla base della creazione societario.
La ricorrente si duole del fatto che conclusivamente la Commissione Tributaria
Regionale abbia negato agli elementi addotti dall'Ufficio il significato probatorio
convergente verso l'inesistenza dell'entità economica della Metalli Speciali e del fatto
che non abbia tenuto in considerazione neppure la circostanza che in altra sentenza
sia stata ritenuta l'inoperatività di società: ma si tratta di valutazioni di merito che non
possono essere delibate in questa sede.
Il ricorso va quindi rigettato.
Nulla sulle spese, in assenza di attività difensiva degli intimati.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Roma,
11
ottobre 2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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