Ordinanza Nº 09391 della Corte Suprema di Cassazione, 21-05-2020

Presiding JudgeGIUSTI ALBERTO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:9391CIV
Court Rule Number09391
Date21 Maggio 2020
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al NRG 30696-2018 proposto da:
CAMPANALE Michele e IREN ACQUA TIGULLIO s.p.a. (già IDRO-
TIGULLIO s.p.a.), rappresentati e difesi dagli Avvocati Alessandro Ma-
rini e Alessandra Micali, con domicilio eletto presso lo studio di
quest'ultima in Roma, via Ugo Balzani,
n.
6;
- ricorrenti -
contro
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, rappresentata e difesa dagli
Avvocati Carlo Scaglia, Valentina Manzone e Gabriele Pafundi, con
domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viale Giulio
Cesare, n. 14;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Genova n.
360/2018 pubblicata in data 21 marzo 2018.
Civile Ord. Sez. 2 Num. 9391 Anno 2020
Presidente: GIUSTI ALBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO
Data pubblicazione: 21/05/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10
dicembre 2019 dal Consigliere Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sosti-
tuto Procuratore Generale Carmelo Celentano, che ha chiesto che la
Corte disponga con ordinanza la fissazione della pubblica udienza.
FATTI DI CAUSA
1. - Con sentenza n. 1679 del 2016, il Tribunale di Genova acco-
glieva l'opposizione proposta da Michele Campanale, in proprio e qua-
le legale rappresentante di Idro-Tigullio s.p.a., avverso l'ordinanza n.
28/A emessa in data 29 giugno 2015 dalla Provincia di Genova, con
cui - richiamato il verbale di accertamento di violazione amministrati-
va n. 23/2001/AS del 28 luglio 2011 - era stato ingiunto il pagamen-
to della sanzione pecuniaria di euro 3.010 per violazione dell'art. 101,
comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia am-
bientale), in riferimento all'art. 133, comma 2, del medesimo decreto
legislativo, avendo l'ente accertato, dall'analisi dei campionamenti ef
-
fettuati sullo scarico idrico dell'impianto di depurazione dei reflui del
Comune di Moneglía, il mancato rispetto dei limiti tabellari in abbat-
timento percentuale, essendo non conformi a detti limiti tre campio-
namenti su otto.
Il Tribunale annullava l'ordinanza-ingiunzione in quanto emessa
da ente incompetente.
Il primo giudice riteneva che l'art. 135 del d.lgs. n. 152 del 2006
prevede la competenza esclusiva delle Regioni (e delle Province auto-
nome) ad emettere l'ordinanza-ingiunzione per la violazione delle
norme ambientali; che la clausola di salvaguardia di cui all'art. 135
cit. non concerne la legislazione regionale ma quella statale; che
l'attribuzione alle Province di poteri in materia di tutela delle acque
non rileva, non trattandosi di poteri relativi alla irrogazione delle san-
zioni.
6G,
- 2 -
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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