Ordinanza Nº 09321 della Corte Suprema di Cassazione, 21-05-2020

Presiding JudgeCRUCITTI ROBERTA
ECLIECLI:IT:CASS:2020:9321CIV
Date21 Maggio 2020
Court Rule Number09321
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11948/2013 proposto da:
Orlandi Roberto, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicoletta Vannini del foro di Bergamo e
Sebastiano Ribaudo, presso il cui studio in via Lucrezio Caro n. 62, Roma, è domiciliato
— ricorrente—
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore
pro tempore,
rappresentata dall'Avvocatura Generale
dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello
Stato;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza n. 145/66/12 emessa
inter partes
il 14/11/2012 dalla
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia che, confermando la sentenza
della Commissione Tributaria Provinciale, ha confermato il rifiuto dell'istanza di rimborso i.r.a.p. avanzata
dal contribuente per gli anni dal 2003 al 2007.
RILEVATO CHE
Con istanze depositate fra il 2004 e il 2009 Roberto Orlandi, medico ortopedico, domandò il
rimborso dei versamenti i.r.a.p. effettuati negli anni dal 2003 al 2007 per l'importo complessivo in somma
capitale di € 14.906,57, al netto delle compensazioni, sostenendo l'insussistenza dell'obbligazione
tributaria.
A seguito del silenzio rifiuto dell'Ufficio, proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale
di Bergamo, deducendo che per gli anni dal 2003 al 2007 "aveva esercitato l'attività di medico senza
l'ausilio di elementi organizzativi, non avendo avuto alcun dipendente, né collaboratore con vincolo di
rapporto di lavoro continuativo, e utilizzando per l'esercizio della suddetta attività beni strumentali limitati,
come indicati nel libro cespiti allegato".
L'ufficio resisteva all'impugnazione, sostenendo, sulla base degli elementi desumibili dalle
dichiarazioni fiscali e dagli studi di settore, l'esistenza di una struttura organizzativa solida e comunque
eccedente il minimo indispensabile per l'esercizio della professione medica, per la disponibilità di uno studio
destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività, per le spese relative all'immobile, per spese per quote di
ammortamento di beni strumentali.
La Commissione tributaria provinciale rigettò il ricorso, ritenendo che "... il ricorrente fosse, nel
periodo in questione, un professionista che si avvaleva, in modo autogestito, di una organizzazione basata
sull'impiego di locali, di collaboratori-sostituti, di mezzi di accertamento sanitario, di documentazione e di
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9321 Anno 2020
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: GILOTTA BRUNO
Data pubblicazione: 21/05/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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