Ordinanza Nº 09158 della Corte Suprema di Cassazione, 02-04-2019

Presiding JudgeORILIA LORENZO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:9158CIV
Date02 Aprile 2019
Court Rule Number09158
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso 8972-2015 proposto da:
BUONERBA NUNZIANTE e MORETTI PETRONILLA, rappresentati
e difesi dall'Avvocato FEDELMASSIMO RICCIARDELLI, presso il
cui studio a Roma, via Chiala 125/d, elettivamente domiciliano
per procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
RAIMO BALDOVINO e MALAFRONTE GIUSEPPINA, rappresentati
e difesi, anche disgiuntamente, dall'Avvocato GIUSEPPE
TEDESCHI e dall'Avvocato ALFONSO TEDESCHI ed
elettivamente domiciliati a Roma, via Rubicone 27, presso
Tessitore Maria, per procura speciale a margine del
controricorso;
- controricorrenti —
nonché
CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO SARNESE NOCERINO
- intimato —
UL
/9
-,
(
Civile Ord. Sez. 2 Num. 9158 Anno 2019
Presidente: ORILIA LORENZO
Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 02/04/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
2
avverso la sentenza n. 5148/2014 della CORTE D'APPELLO di
NAPOLI, depositata il 30/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 10/1/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;
FATTI DI CAUSA
Baldovino Raimo e Giuseppina Malafronte, con citazione
notificata in data 21/10/1995, nella qualità di proprietari di un
fondo intercluso riportato in catasto del Comune di
Castellammare di Stabia al f. 3, p.11a 386, hanno convenuto in
giudizio, innanzi al tribunale di Torre Annunziata, Nunziante
Buonerba e Petronilla Moretti, proprietari di un fondo limitrofo,
chiedendo la costituzione di una servitù di passaggio coattivo su
una strada carrabile di circa tre metri, con partenza dalla via
pubblica Pozzillo e procedente lungo il confine sud delle
particelle 449 e 700, il tutto previa determinazione della dovuta
indennità. Gli attori hanno dedotto che tale strada, avendo una
lunghezza di circa 50 metri ed una larghezza di circa tre metri,
costituiva il passaggio più breve e meno dannoso.
I convenuti si sono costituiti ed hanno eccepito che la
servitù non riguardava un unico fondo ma due diversi fondi di
cui uno, appartenente ad entrambi i coniugi, era interamente
edificato, mentre il secondo, appartenente al solo Buonerba, era
recintato ed utilizzato come passo carrabile di accesso al
fabbricato, così da ricadere entrambi tra i beni esenti dalla
imposizione di servitù coatta ai sensi dell'art. 1052 c.c..
Integrato il contraddittorio nei confronti dell'Agro Sarnese
Nocerino, proprietario del canale di bonifica interposto tra i
fondi delle parti in causa, il quale, con nota del 18/9/1996, ha
dichiarato di non opporsi alla richiesta di concessione della
servitù, il tribunale, con sentenza del 3/7/2005, ha accolto la
domanda avanzata dagli attori ed ha dichiarato costituita la
Ric. 2015 n. 8972 Sez. 2
CC
10 gennaio 2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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