Ordinanza Nº 08525 della Corte Suprema di Cassazione, 06-05-2020

Presiding JudgeFRASCA RAFFAELE
ECLIECLI:IT:CASS:2020:8525CIV
Date06 Maggio 2020
Court Rule Number08525
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
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ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26564/2018 R.G. proposto da
Villanova Sabrina, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Ruggiero e
dall'Avv. Nicola Francione, con domicilio eletto presso lo studio di
quest'ultimo in Roma, via Adda, n. 55;
- ricorrente -
contro
Sciulli Massimiliano, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Balì;
- ricorrente incidentale
-
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, n. 245/2018,
pubblicata il 7 febbraio 2018;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2020
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8525 Anno 2020
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: IANNELLO EMILIO
Data pubblicazione: 06/05/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
dal Consigliere Emilio Iannello.
Rilevato in fatto
1.
Sabrina Villanova convenne in giudizio davanti al Tribunale di
Aosta l'Avv. Massimiliano Sciulli per ottenerne la condanna al
risarcimento dei danni, stimati in complessivi C 24.953,16, oltre
rivalutazione e interessi, subiti in conseguenza del negligente
adempimento dell'incarico professionale affidatogli per la gestione di
due vertenze legali: una lavoristica, l'altra tributaria. Danni, in tesi,
rappresentati rispettivamente:
dalla differenza tra il credito
retributivo riconosciutole all'esito della controversia di lavoro
promossa, con il patrocinio di altro avvocato, solo dopo diversi anni
dal conferimento, nel 2008, del relativo incarico al convenuto e
quanto ricavato in sede esecutiva; dalla mancata positiva conclusione
dell'accertamento con adesione richiesto dallo Sciulli con riferimento a
quattro avvisi di accertamento ad essa notificati per Irpef dovuta sui
redditi di lavoro non dichiarati con riferimento agli anni 2004-2007.
Il Tribunale accolse integralmente la domanda, condannando il
convenuto al pagamento della predetta somma, «oltre rivalutazione
monetaria dalle singole scadenze al saldo ed interessi legali sulle
somme rivalutate».
2.
Tale decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte
d'appello di Torino, che, con la sentenza in epigrafe, ha condannato il
predetto professionista al pagamento in favore dell'appellata della
minor somma di C 11.738,94, «oltre interessi legali e rivalutazione
monetaria dal 22/09/2016 al saldo», in relazione ai soli danni
discendenti dalla condotta tenuta nella gestione della pendenza
tributaria, ritenendo invece, quanto all'altro fondamento della
domanda, che non fosse stata fornita prova di un nesso causale tra la
pur
incontestata
negligenza
professionale
e
il
pregiudizio
rappresentato dal solo parziale soddisfacimento, all'esito della
procedura esecutiva, del credito vantato.
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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