Ordinanza Nº 08317 della Corte Suprema di Cassazione, 01-03-2016

Presiding JudgeSIOTTO MARIA CRISTINA
ECLIECLI:IT:CASS:2016:8317PEN
Court Rule Number08317
Date01 Marzo 2016
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GATTO Maria n.17/09/1966
RAO Antonella n.08/04/1982
RAO Palmina n. 25/06/1986
RAO Samanta n. 13/01/1988
ALESCI Luisella n. 28/09/1971
BELLINVIA Carmela n. 24/04/1939
avverso la sentenza n. 510/2013 CORTE APPELLO di MESSINA,
del 28/10/2014
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visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/01/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. re_oiLo Ct9t
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Penale Ord. Sez. 1 Num. 8317 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAGI RAFFAELLO
Data Udienza: 14/01/2016
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. La presente ordinanza è relativa, previa separazione, alla trattazione dei
ricorsi proposti da Gatto Maria, Rao Antonella, Rao Palmina, Rao Samanta (in
relazione alla confisca disposta anche in danno di Rao Giovanni) Alesci Luisella e
Bellinvia Carmela (in relazione alla confisca disposta anche in danno di Ofria
Salvatore) avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina in data
28 ottobre 2014 nei confronti di Bucceri Concetto ed altri.
Con tale sentenza di secondo grado è stata confermata la statuizione di confisca
emessa in primo grado dal GUP del Tribunale di Messina (sentenza del 31 ottobre
2012) avente ad oggetto, per quanto qui rileva, numerosi beni formalmente
intestati ai soggetti ricorrenti ma ritenuti, di fatto, riferibili agli imputati Rao
Giovanni ed Ofria Salvatore (le cui posizioni sono state trattate da questa Corte
nel fascicolo principale).
Quanto alle posizioni dei terzi intestatari formali dei beni - qui in rilievo - gli atti
di appello sono stati dichiarati inammissibili dalla Corte territoriale, che aveva
consentito la partecipazione degli appellanti alle udienze del giudizio di secondo
grado in virtù della proposizione di autonomi atti di impugnazione avverso la
prima decisione.
In sentenza dette impugnazioni sono state dichiarate inammissibili, posto che
non viene ritenuta esistente la legittimazione autonoma dei terzi ad impugnare
con appello la decisione sfavorevole emessa in primo grado anche nei loro
confronti
(rectius
incidente sul loro diritto di proprietà).
Durante la celebrazione del giudizio di primo grado erano state proposte
separate istanze di restituzione dei beni, decise in via cumulativa nella decisione
emessa dal GUP.
Da ciò, tuttavia, non può dedursi - per come argomentato in sentenza -
l'esistenza di un autonomo potere di impugnazione con diritto di proporre appello
in capo ai terzi, posto che - ad avviso della Corte messinese - costoro avrebbero
al più potuto impugnare la decisione reiettiva con ricorso per cassazione ai sensi
dell'art. 127 co. 7, data la natura di ordinanza - in tale parte - della decisione di
primo grado.
Va ricordato, inoltre, che quanto al compendio patrimoniale oggetto di confisca la
norma azionata risulta essere quella contenuta nell'art. 12
sexies
legge n.356 del
1992 e succ. mod. (norma introdotta con d.l. n. 399 del 20 giugno 1994, come
modificato in sede di conversione dalla legge 8 agosto 1994 n.501).
In relazione al rapporto tra i soggetti ricorrenti ed i beni confiscati, lo stesso è
rappresentato nella decisione di primo grado, nel cui corpo si respingono le
istanze di restituzione formulate dai suddetti terzi (con riferimento ai contenuti
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