Ordinanza Nº 07463 della Corte Suprema di Cassazione, 19-03-2020

Presiding JudgeCAMPANILE PIETRO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:7463CIV
Date19 Marzo 2020
Court Rule Number07463
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
sul ricorso 516/2015 proposto da:
Imedil - Impresa Meridionale Edile s.r.l. in liquidazione, in persona
del legale rappresentante
pro tempore,
in proprio e quale
mandataria dell'associazione temporanea di imprese costituita tra
Imedil s.r.l. e Cogen s.r.I.;
Cogen s.r.l.
in concordato preventivo, in persona del legale
rappresentante
pro tempore;
Ofic Immobiliare s.r.I., in persona del legale rappresentante
pro
tempore,
tutte elettivamente domiciliate in Roma Viale G. Mazzini 142
presso lo studio dell'avvocato Claudio Misiani e rappresentate e
difese dagli avvocati Antonino Spadaro e Marco Spadaro, in forza
di procura speciale a margine del ricorso,
-ricorrenti -
contro
Libero Consorzio Comunale di Palermo in persona del Commissario
pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Zebio
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7463 Anno 2020
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
Data pubblicazione: 19/03/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
25, presso lo studio dell'avvocato Massimo Errante e
rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Cadelo, in forza di
procura speciale in calce al controricorso,
-controricorrente -
avverso la sentenza n. 1388/2014 della CORTE D'APPELLO di
PALERMO, depositata il 08/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/01/2020 dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
SCOTTI
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato il 19/2/2002 le imprese
I.M.EDIL s.r.l. (di seguito, semplicemente, Imedil) e Co.Gen. s.r.l.
(di seguito Cogen), riunite in associazione temporanea di imprese
(di cui era capogruppo la Imedil) convennero in giudizio dinanzi al
Tribunale di Palermo la Provincia Regionale di Palermo,
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per £
5.611.887.721 (pari ad C 2.898.298,13) derivanti
dall'inadempimento del contratto di appalto tra di loro intercorso
relativo ai lavori di costruzione del Palazzetto dello Sport di Cefalù.
Secondo le attrici, i lavori sarebbero andati a rilento a cause
di originarie carenze progettuali imputabili all'Amministrazione; la
diffida da esse rivolta all'Ente committente aveva ricevuto come
risposta la rescissione del contratto, impugnata dinanzi al TAR, che
aveva però declinato la giurisdizione in favore di quella ordinaria.
Si è costituita in giudizio la Provincia Regionale convenuta,
chiedendo il rigetto delle domande attrici e proponendo a propria
volta domanda riconvenzionale per ottenere la conferma della
legittimità della disposta rescissione e, in subordine, la risoluzione
del contratto per fatto e colpa delle società attrici e il risarcimento
dei danni per £ 9.763.140.872 (pari a C 5.042.241,46) conseguenti
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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