Ordinanza Nº 07367 della Corte Suprema di Cassazione, 15-02-2017

Presiding JudgeDI TOMASSI MARIASTEFANIA
ECLIECLI:IT:CASS:2017:7367PEN
Date15 Febbraio 2017
Court Rule Number07367
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
I SENTENZA \ O
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Alfìvkl
sul ricorso proposto da:
GARGIULO GIUSEPPE N. IL 13/04/1938
avverso l'ordinanza n. 406/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
06/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
3 to,.
Udit i difensor Avv.;
Penale Ord. Sez. 1 Num. 7367 Anno 2017
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: MAGI RAFFAELLO
Data Udienza: 17/01/2017
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Napoli - quale giudice della esecuzione - con ordinanza
emessa in data 6.5.2014 ha riconosciuto la sussistenza del medesimo disegno
criminoso,
ex
art. 81 secondo comma cod.pen. e 671 cod.proc.pen., tra i fatti
giudicati in due distinte decisioni definitive emesse a carico di Gargiulo Giuseppe
(sentenza emessa dalla Corte di Appello Napoli il 13.2.2008, definitiva il
5.11.2010, e dal Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Pozzuoli il 25.9.2008,
definitiva il 23.12.2008), provvedendo altresì a ricondurre tali violazioni al reato
continuato, già ritenuto in rapporto a precedenti fatti analoghi, come da
ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Pozzuoli, in data
18 luglio 2013.
In effetti, con la decisione da ultimo citata era stata riconosciuta la continuazione
in sede esecutiva tra le violazioni giudicate in altre, distinte, decisioni irrevocabili
(in numero di undici) con determinazione della pena complessiva in quella di
anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 3.098,73 di multa.
La Corte di Appello, giudice da ritenersi competente
ex
art. 665 in ragione dei
contenuti del giudizio espresso in cognizione e della data di irrevocabilità della
propria decisione (al 5.11.2010) ritiene, nel provvedimento qui impugnato, di
rielaborare il precedente provvedimento esecutivo
ex
art. 671 cod.proc.pen. con
riconoscimento della qualità di ulteriori reati-satellite alle due violazioni oggetto
di nuova richiesta (in rapporto alla stretta contiguità temporale e omogeneità
delle violazioni, tutte relative - come le altre già riunite - alla fattispecie di cui
all'art. 171
ter
I. n.633 del 1941 e succ.mod. nonchè, in taluni casi, al delitto di
ricettazione di cui all'art.648 cod.pen.) .
Nel regolamentare gli effetti di tale statuizione, la Corte di Appello ritiene di
individuare la violazione più grave in quella giudicata con sentenza emessa in
data 5.10.2000 (già indicata come tale nel precedente provvedimento esecutivo,
che non risulta impugnato), con pena pari ad anni uno e mesi sei di reclusione
ed euro 1031,91 di multa.
Tale pena risulta aumentata fino al triplo nel precedente provvedimento
esecutivo (come si è detto, con pena complessiva determinata in anni quattro e
mesi sei di reclusione ed euro 3.098,73 di multa), il che tuttavia non impedisce -
secondo la Corte territoriale - di apportare ulteriori aumenti per le due violazioni
concorrenti, ora riconosciute come componenti del reato continuato.
Viene pertanto incrementata la sanzione complessiva per ulteriori mesi due di
reclusione ed euro 400,00 di multa (in misura proporzionale per le due violazioni
aggiunte) sì da raggiungere la determinazione complessiva di anni quattro, mesi
otto di reclusione ed euro 3.498, 73 di multa.
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