Ordinanza Nº 05538 della Corte Suprema di Cassazione, 28-02-2020

Presiding JudgeGIUSTI ALBERTO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:5538CIV
Date28 Febbraio 2020
Court Rule Number05538
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al NRG 21808-2018 proposto da:
POIESI Massimo e AM.TER s.p.a., rappresentati e difesi dagli Avvocati
Alessandro Morini e Alessandra Micali, con domicilio eletto presso lo
studio di quest'ultima in Roma, via Ugo Balzani, n. 6;
- ricorrenti -
contro
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, rappresentata e difesa dagli
Avvocati Carlo Scaglia, Valentina Manzone e Gabriele Pafundi, con
domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viale Giulio
Cesare, n. 14;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Genova n.
1599/2017 pubblicata in data 12 gennaio 2018.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10
dicembre 2019 dal Consigliere Alberto Giusti.
Z7:
2
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3
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5538 Anno 2020
Presidente: GIUSTI ALBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO
Data pubblicazione: 28/02/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
FATTI DI CAUSA
1.
- Massimo Poiesi e la società AM.TER. p.a. proponevano ricorso
ex art. 6 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso l'ordinanza
del 2 novembre 2011 con cui la Provincia di Genova - richiamato il
verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 18/MT/09 del
17 aprile 2009, redatto dall'ARPAL - aveva loro ingiunto il pagamento
della somma di euro 15.010 in quanto l'impianto di depurazione reflui
urbani di Arenzano non era in possesso dell'autorizzazione, in viola-
zione dell'art. 124 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), sanzionato dall'art. 133, comma 2, del medesimo decre-
to legislativo.
Si costituiva la Provincia di Genova, resistendo.
Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 2611 del 2015, respinge-
va l'opposizione.
2.
- La Corte d'appello di Genova, con sentenza resa pubblica
mediante deposito in cancelleria il 12 gennaio 2018, ha rigettato il
gravame di Massimo Poiesi e della società AM.TER.
2.1. - Per quanto ancora di interesse in questa sede, la Corte ter-
ritoriale ha rigettato l'eccezione di carenza di potere sanzionatorio in
capo alla Provincia (ora Città metropolitana), e ciò dopo avere ritenu-
to detta eccezione ammissibile, benché proposta solo nel corso del
giudizio di primo grado (e non con la domanda introduttiva), sul rilie-
vo che, avendo gli opponenti prospettato una carenza assoluta del
potere sanzionatorio dell'ente, non si pone alcun problema di tardivi-
tà, trattandosi di questione rilevabile di ufficio; ha escluso la nullità
dell'ordinanza-ingiunzione per essere stata notificata ad AM.TER e al
Poiesi nella sua ritenuta qualità di amministratore delegato della so-
cietà stessa e non al legale rappresentante; ha respinto la doglianza
relativa alla dedotta intervenuta contestazione due volte della mede-
sima violazione; ha disatteso l'eccezione di nullità dell'atto presuppo-
a/u,
- 2 -
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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