Ordinanza Nº 05520 della Corte Suprema di Cassazione, 28-02-2020

Presiding JudgeSAN GIORGIO MARIA ROSARIA
ECLIECLI:IT:CASS:2020:5520CIV
Date28 Febbraio 2020
Court Rule Number05520
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso 9051-2016 proposto da:
JOHNINE AVERY COLONNA (anche detta Johnine Leigh Avery),
rappresentata e difesa dall'Avvocato ALAN ROBERT KERSHAW ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio, in ROMA, VIA SAN
TELESFORO 10
- ricorrente -
contro
Avv.ti ALESSANDRO MARIA LERRO e MARINA CUCCHIARI, in
proprio, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in
ROMA, VIA G. SEVERANO 5
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1414/2016, della CORTE d'APPELLO di
ROMA, depositata il 3/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
01/10/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.
0A-
,LcZ-.6 ((C
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5520 Anno 2020
Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA
Relatore: BELLINI UBALDO
Data pubblicazione: 28/02/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, JOHNINE
AVERY LEIGH COLONNA proponeva opposizione avverso il
decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma su istanza degli
avv.ti ALESSANDRO MARIA LERRO e MARINA CUCCHIARI, con il
quale le era stato intimato il pagamento, in favore di questo
ultimi, della somma di C 102.999,63, oltre accessori, a titolo di
onorari per prestazioni stragiudiziali eseguite in favore
dell'intimata. L'opponente eccepiva il difetto di legittimazione
attiva degli istanti, nonché il proprio difetto di legittimazione
passiva, essendo stata rivolta l'azione nei confronti di Avery
Leigh Colonna in proprio e non come esecutrice testamentaria;
nel merito sosteneva che non fosse dovuta la somma richiesta,
stante la modestia dell'attività stragiudiziale svolta, o comunque,
essere dovuta in misura notevolmente inferiore.
L'opponente chiamava in causa ODDONE COLONNA, suo
figlio, al fine di integrare il contraddittorio.
Si costituivano in giudizio gli avv.ti Lerro e Cucchiari
chiedendo il rigetto dell'opposizione o, in subordine, la condanna
di entrambe le controparti al pagamento della somma ritenuta
equa e di giustizia.
Rigettate le richieste istruttorie, con sentenza n.
17059/2007 il Tribunale di Roma dichiarava il difetto di
legittimazione passiva dell'opponente, essendo stato conferito
l'incarico dalla Leigh Colonna in qualità di esecutrice
testamentaria e dovendo ricadere il peso delle obbligazioni
contratte da quest'ultima sulla massa ereditaria e non sul suo
patrimonio personale.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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