Ordinanza Interlocutoria Nº 04440 della Corte Suprema di Cassazione, 20-02-2020

Presiding JudgeSAN GIORGIO MARIA ROSARIA
ECLIECLI:IT:CASS:2020:4440CIV
Date20 Febbraio 2020
Court Rule Number04440
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso 1235-2018 proposto da:
DI CICCO LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
VALDIER 43, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI
ROMANO, che unitamente all'avvocato EGIDIO LIZZA lo
rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
p
Co
,2SAA
- controricorrente -
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 3530,
depositato il 31/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 01/10/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Qa-
1.0+31n
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4440 Anno 2020
Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA
Relatore: CRISCUOLO MAURO
Data pubblicazione: 20/02/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Di Cicco Luigi ricorreva alla Corte d'Appello di Perugia
chiedendo il riconoscimento dell'equo indennizzo ai sensi della
legge n. 89/2001, scaturente dalla proposizione di una
controversia in materia di lavoro iniziata dinanzi al Pretore di
Fondi, proseguita in appello dinanzi al Tribunale di Latina e poi
definita con sentenza della Corte di cassazione, nonché dalla
successiva partecipazione alla procedura concorsuale che
aveva coinvolto la società datrice di lavoro, nella quale il
ricorrente si era insinuato al passivo, procedura ancora
pendente alla data di introduzione del giudizio.
La Corte d'Appello di Perugia, con decreto n. 3530 del
31/05/2017, accoglieva la domanda, attribuendo al ricorrente
la somma di C 2.500,00 a titolo di danno non patrimoniale,
oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo,
condannando altresì il Ministero della Giustizia al pagamento
delle spese di lite.
Il provvedimento, in primo luogo, evidenziava che per quanto
concerneva il procedimento contenzioso avente ad oggetto la
causa di lavoro proposta dal ricorrente nei confronti della Dimo
S.r.l., definito con sentenza della Corte di cassazione n.
1006/2003, lo stesso si era svolto in tempi ragionevoli,
dovendo comunque essere considerato come distinto ed
autonomo rispetto alle successive vicende giudiziarie.
Infatti, dopo un procedimento penale conclusosi con sentenza
di prescrizione da parte del Tribunale di Latina, il Di Cicco
aveva intrapreso una procedura esecutiva al fine del recupero
coattivo del credito riconosciutogli in sede di cognizione, ma
stante il sopravvenuto fallimento della debitrice, con sentenza
del Tribunale di Latina n. 90/2003, occasionata da istanza
avanzata dallo stesso ricorrente, si era poi insinuato al passivo.
Ric. 2018 n. 1235 sez. 52 - ud. 01-10-2019 -2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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